Art. 9. Disposizioni generali

1. Il P.O, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui agli elaborati QC01 - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio soggetto a schedatura (Scala 1.2.000) e QC02 - Patrimonio edilizio soggetto a schedatura (rilievi 2021-2022). Nel territorio rurale sono stati rilevati e classificati tutti gli edifici presenti mentre nel territorio urbanizzato sono stati classificati unicamente gli edifici ritenuti elementi patrimoniali dal Piano Strutturale, ovvero quelli storici o storicizzati, il cui sedime era presente al 1954 (riferimento volo GAI liberamente consultabile dal sito di Regione Toscana).

3. Il patrimonio edilizio presente nel territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore/classificazione con apposito segno grafico/colore negli elaborati della disciplina in scala 1: 10.000 DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C e con numero all'interno dell'edificio nelle tavole in scala 1: 2.000 DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14:

  1. a) Classe 1 - Edifici o complessi vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e gli edifici pubblici con più di 70 anni;
  2. b) Classe 2 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico;
  3. c) Classi 3 - Edifici o complessi di modesto valore, neutri e/o compatibili rispetto al contesto;
  4. d) Classe 4 - Edifici o complessi di nullo valore, non in contrasto con i caratteri del contesto;
  5. e) Classe 5 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto e quindi in contrasto con essi;
  6. f) Classe 6 - Manufatti accessori - Edifici e manufatti, legittimi e non, come box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei;
  7. g) Edifici e manufatti non rilevati - Edifici e manufatti a cui non è stata attribuita una classe perché non raggiungibili o perché non presenti nella schedatura;
  8. h) Classe R - Edifici diruti per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali.

4. Sulla base delle classi di valore sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie di intervento definite dalle vigenti norme regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni delle presenti norme e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui ai seguenti articoli. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Non sono classificati dal P.O.:

  1. a) i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  2. b) gli edifici e i manufatti non desumibili dalla cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo;
  3. c) i manufatti di modestissima entità, anche precari o prefabbricati (piccoli pergolati; gazebo; etc.);
  4. d) gli edifici non ancora ultimati alla data di adozione del presente PO.

6. Si specifica che la rappresentazione di un immobile in una scheda o l'attribuzione di una classe di intervento non è condizione sufficiente per attestarne la conformità, la quale non prescinde dalla verifica della legittimità urbanistica ai sensi dell'art. 9bis del dpr 380/2001 e dell'art. 133 della LR 65/2014.

7. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun morfotipo di cui al Titolo 1, Parte 4, al territorio rurale di cui alla Parte 5 e alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della qualità degli insediamenti di cui alla Parte 6 delle presenti Norme.

8. Con riferimento alla classificazione operata dal presente strumento resta comunque ferma la facoltà per il Comune di procedere, anche su motivata segnalazione/richiesta di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, ad una riclassificazione ai sensi dell'art. 16 delle presenti norme.

9. Fatte salve specifiche prescrizioni contenute, in relazione ai diversi morfotipi, nel presente Capo, le funzioni insediabili in ogni specifico tessuto sono individuate al Titolo 1, Parte 3 "Normativa delle Funzioni".