Art. 8. Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi
1. Nel rispetto degli interventi ammessi in base alle disposizioni di cui al Titolo 2 della Parte 2 e al Titolo 1 della Parte 4 e in funzione della classificazione attribuita agli edifici, il P.O. consente, ai sensi della L.R. 5/2010 e ss.mm.ii., il recupero dei sottotetti realizzati quali volumi legittimamente esistenti alla data di adozione del presente P.O., nonché alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.
2. Gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti devono essere eseguiti secondo le caratteristiche e le disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 e ss.mm.ii in combinato disposto con quanto disciplinato nel Regolamento Edilizio comunale che meglio dettaglia i requisiti prestazionali".