Art. 7. Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali (IP) consistono in opere, manufatti e consistenze edilizie destinati in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. In caso di diverso morfotipo tra l'unità immobiliare di riferimento ed il resede nel quale si intende collocare la pertinenza, comanda il morfotipo di appartenenza dell'unità immobiliare di riferimento. Gli interventi pertinenziali, laddove non esclusi dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:
- a) sono destinati ad usi accessori;
- b) accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- c) non determinano incremento del carico urbanistico;
- d) comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume Tot ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018 dell'edificio principale o dell'unità immobiliare di riferimento esistente alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori;
- e) sono collocati all'interno del lotto di pertinenza degli edifici;
- f) siano proposti da tutti i proprietari del resede sul quale viene ad insistere la pertinenza o, in alternativa, siano realizzati previo assenso di tutti i proprietari.
2. Nel territorio rurale gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nel lotto di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale ove non presenti o previa demolizione e ricostruzione di volumetrie pertinenziali preesistenti.
3. Per l'individuazione del lotto di pertinenza si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 32 del D.P.G.R. 39/R/2018. In riferimento al precedente comma 2, si intende quale "lotto di pertinenza degli edifici", con riferimento agli edifici residenziali ricadenti in territorio rurale, la porzione di area dedicata alla pertinenza dell'edificio principale e ad esso strettamente funzionale, purché ricompresa in un raggio massimo di 50 mt., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso. È ammessa la deroga del raggio di 50 mt con sforamento di piccola entità nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di realizzazione entro la misura stabilita.
4. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.
5. Si considerano tra gli interventi pertinenziali i volumi tecnici, come definiti dall'art. 63 del DPGR 39/R/2018, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, e solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. Anche i volumi tecnici concorrono al conteggio del volume aggiuntivo che, se sommato ad altri, non può comunque essere superiore al 20% del volume Tot di cui al comma 1 lett.d).