Art. 6. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche - AV sono definite all'art.134, comma 1, lettera g), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.

3. L'addizione di cui al presente articolo non è consentita sugli edifici già oggetto di ampliamento in ragione delle disposizioni del previgente Regolamento Urbanistico o derivanti dall'applicazione del Piano Casa già realizzate alla data di adozione del presente P.O., salvo per le maggiori dimensioni eventualmente previste dal presente P.O. (nel qual caso si dovrà procedere allo scomputo delle addizioni già realizzate)

4. Le addizioni volumetriche, laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi, di cui rispettivamente al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  1. a) siano finalizzate al miglioramento della prestazione abitativa di edifici esistenti a destinazione residenziale;
  2. b) siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) salvo quanto specificato al Titolo 2 della Parte 2 e Titolo 1 della Parte 4 delle presenti norme, rispettino le distanze di cui al D.M. 1444/68 e al Codice Civile;

5. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina delle Classi e dei Morfotipi, di cui rispettivamente al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 20% del volume legittimo totale di un edificio o di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori.

6. È consentita una tantum l'addizione volumetrica pari al 30% del volume totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento, negli edifici a destinazione turistico-ricettiva di tipo alberghiero in essere alla data di adozione del P.O. fino ad una capacità ricettiva massima di 30 posti letto computati a 30 mq/p.l., o, in alternativa, per il miglioramento qualitativo della struttura, contenuto comunque entro il limite massimo di 200 mq di STot aggiuntiva, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R 39/R/2018. L'ampliamento finalizzato al miglioramento qualitativo della struttura è ammesso a titolo esemplificativo, per il mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, la realizzazione di centri benessere, palestre, ecc., nonché per mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici esistenti e/o la qualità architettonica del complesso.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti a interventi comportanti incrementi di superficie edificabile, in riferimento al precedente comma, è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 15 anni dalla presentazione della attestazione di agibilità dell'intervento di addizione.