Art. 5. Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono stati di seguito articolati in tre livelli di ristrutturazione conservativa (RC1, RC2 e RC3) e in tre livelli di ristrutturazione ricostruttiva (RR1, RR2 e RR3) gradualmente rapportati al valore degli immobili.

2. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. a) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b) lo svuotamento dell'organismo edilizio;
  3. c) modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatte salve lievi modifiche alle quote dei solai e dei vespai, funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile, a migliorie legate all'efficientamento energetico, impiantistico e di isolamento acustico, oltre che all'adeguamento alle normative antisismiche. Sono inoltre fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  4. d) modifiche rilevanti agli elementi strutturali
  5. e) modifiche alla sagoma del fabbricato.

Ferma restando la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono comportare:

  1. a) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno dell'involucro edilizio esistente;
  2. b) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

3. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. a) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per le casistiche riportate alla lettera a del seguente capo;
  2. b) incrementi di volume (V);
  3. c) modifiche alla sagoma, fatta eccezione per chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, modeste modifiche alle coperture.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' possono comportare:

  1. a) l'eliminazione di eventuali superfetazioni e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.G.R 39/R/2018;
  3. c) modifiche alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai), ma senza che si determini svuotamento dell'involucro edilizio e/o che siano variati schema e tipologia strutturale dell'organismo edilizio (lievi modifiche alle quote dei solai e dei vespai funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile, a migliorie legate all'efficientamento energetico, impiantistico e di isolamento acustico, oltre che all'adeguamento alle normative antisismiche);
  4. d) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

4. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC3'. Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro), la variazione di schema e tipologia strutturale.
L'intervento RC3 comprende:

  1. a) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) realizzati all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.G.R 39/R/2018;
  2. b) modifiche alla sagoma del fabbricato a parità di volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
  3. c) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'. Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi (come di seguito definiti) a quelli originari, nonché realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Per materiali analoghi si intendono materiali coerenti figurativamente e funzionalmente con le opere della cultura costruttiva locale o con quelli della struttura originaria, anche se utilizzati secondo tecniche costruttive contemporanee. La prescrizione si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti sostanziale alterazione dei materiali che hanno determinato i caratteri tipologici originari della costruzione e del suo aspetto esteriore, per cui sono sempre ammessi:

  1. a) la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonché l'innovazione della tipologia strutturale e dello schema statico dell'edificio, quando ciò sia necessario a conseguire l'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
  2. b) l'adeguamento alle nuove tecniche costruttive finalizzate allo sviluppo della bioedilizia e al perseguimento del contenimento energetico;
  3. c) la sostituzione dei materiali non originari nonché l'eliminazione delle superfetazioni.

6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'. Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi della parte II del codice e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004 o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m.1444/1968 o ad esse assimilate, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dal presente strumento di pianificazione, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del codice e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004 o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva.

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'. Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione ai sensi dell'art. 9bis del DPR 380/2001 e art.133 comma 7bis e 7ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., purché non comportanti incremento di volume totale, calcolato ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 39R/2018, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Restano ferme le limitazioni e condizioni previste dalla normativa vigente al momento di approvazione del presente Piano Operativo, con riferimento agli edifici situati in aree tutelate ai sensi della parte II e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004, nonché a quelli ubicati in zone omogenee A di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e in zone a queste assimilabili.

Ai fini dell'accertamento della originaria consistenza e configurazione l'avente titolo dovrà:

  1. a) accertare ed evidenziare l'esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  2. b) produrre la documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.