Art. 4. Definizioni e regole di carattere generale
1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definite dalle vigenti norme statali e regionali.
2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo 2 della presente Parte, dal Titolo 1, della Parte 4 e della Parte 6 delle presenti norme.
3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità.
4. Nei seguenti articoli sono dettagliate alcune tipologie di intervento.