Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Capo I Disposizioni generali

Art. 68 Riferimenti agli indirizzi del Piano Strutturale

1. Per ciascun subsistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.

2. Gli usi caratterizzanti il subsistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali così come definite dal precedente art. 60 ed alle relative loro articolazioni.

3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli subsistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".

4. Le percentuali, riferite alla Superficie Territoriale (St) o alla Superficie Netta (Sn), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.

Capo II Sistema delle aree urbane

Art. 69 Sistema delle aree urbane

1. Il sistema delle aree urbane comprende una vasta porzione di territorio comunale costituita da aree di varia natura e qualità che nel loro insieme configurano il luogo per eccellenza dell'abitare, nell'accezione più realistica e contemporanea del termine; il sistema individua pertanto non solo la città propriamente detta ma tutte le aree a vario titolo urbanizzate ivi compresi gli insediamenti artigianali e le frazioni principali.

2. Il sistema delle aree urbane risulta suddiviso in tre subsistemi:

  • Subsistema A1: aree residenziali
  • Subsistema A2: aree produttive
  • Subsistema A3: frazioni

Art. 70 Subsistema A1: aree residenziali

1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e di servizio, luogo per eccellenza della vita associata.

2. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. attività commerciali con l'esclusione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali;
  • b. attività turistico ricettive, limitatamente alle seguenti UTOE:
    • A.1.3 Borgo e Castello, limitatamente all'Ex Ospedale San Lorenzo;
    • A.1.7 Fabbrichina - Scalo merci;
    • A.1.14 La Badia (o Abbadia).
  • c. attività direzionali;
  • d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni:
    • d.1 servizi cimiteriali;
  • e. attività di servizio alla persona compatibili con la residenza (falegname, calzolaio, barbiere, restauratore, parrucchiere, …)

4. Negli edifici prospicienti Piazza Arnolfo sono ammessi destinazioni commerciali e direzionali limitatamente ai soli piani terra ed ammezzato.

Art. 71 Subsistema A1a: l'acqua

1. È costituito da un insieme ramificato e puntuale di aree ed edifici che hanno avuto notevole rilevanza nello sviluppo sociale e urbanistico della città di Colle; costituisce, di fatto, la struttura portante che ha innervato la città; sfruttando la ricchezza di acqua presente sul territorio e il salto di quota che il fiume Elsa sviluppa nell'attraversamento della città tra le località di S. Marziale a monte e Vallibona a valle sono stati costruiti fin dal medioevo canali artificiali per produrre energia motrice capace di alimentare cartiere, molini, gualchiere e successivamente ferriere e lanifici; appartengono a questo sistema anche le sorgenti delle Vene capaci di alimentare il fiume Elsa con una portata di circa 900 lt/sec. e le sorgenti delle Caldane, oltre agli antichi manufatti in parte recuperati ad usi diversi da quello originale ed in parte da recuperare ed in evidenti condizioni di degrado.

2. Il sistema non è caratterizzato da una specifica funzione; sono da prevedersi e privilegiarsi funzioni compatibili con il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei manufatti presenti con particolare riferimento a funzioni pubbliche, di uso pubblico o ricettive.

Art. 72 Subsistema A2: aree produttive

1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso produttivo pur con caratteristiche morfologiche ed insediative abbastanza diverse.

2. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. residenza, limitatamente alle residenze per il personale di custodia non superiori al 10% del totale della Sc. e comunque complessivamente per una superficie netta complessiva non superiore a 120 mq. di Sn.; tale superficie potrà essere suddivisa al massimo in due unità abitative, qualora la funzione di vigilanza venga svolta direttamente dai soci e che questi risultino in numero uguale o superiore a due. Le nuove abitazioni non potranno in nessun caso avere Su inferiore a 55 mq. Nel caso di edifici produttivi frazionati, la creazione di residenze per l'uso di cui sopra e ammessa solo con riferimento all'intero corpo di fabbrica e non alle singole porzioni. La realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali sarà autorizzata solo previa stipula di vincolo pertinenziali riferito all'intero corpo di fabbrica registrato e trascritto.
  2. b. attività commerciali, con le limitazioni di cui al successivo comma 4;
  3. c. attività direzionali;
  4. d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni:
    1. d.1 servizi per l'istruzione di base;
    2. d.2 servizi cimiteriali;
    3. d.3 servizi per l'assistenza socio sanitaria;
    4. d.4 servizi per l'istruzione superiore;

4. Ferma restando la specifica disciplina normativa di settore, le grandi strutture di vendita sono ritenute localizzabili nella sola UTOE A.2.3 Belvedere.

5. Nell'UTOE A.2.3 Belvedere è espressamente ammessa la destinazione d'uso di commercio all'ingrosso.

Art. 73 Subsistema A3: le frazioni

1. Individuano la corona di frazioni che occupano tutta l'area ad Ovest del Capoluogo in posizione grosso modo baricentrica rispetto all'altopiano compreso fra le colline di S. Gimignano ed il "campo" dell'Elsa.

2. Sono usi caratterizzanti il subsistema: - la residenza

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. attività commerciali con l'esclusione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali;
  2. b. attività direzionali;
  3. c. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni:
    1. c.1 servizi cimiteriali
    2. c.2 servizi tecnici
    3. c.3 campi sportivi coperti

Capo III Sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata

Art. 74 Sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata

1. Il sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata individua da un lato quelle zone dove la prossimità con l'edificato urbano e le infrastrutture territoriali (viarie e produttive), hanno prodotto un tessuto territoriale particolarmente frammentato, irrecuperabile ad un'agricoltura produttiva di tipo aziendale, dove tuttavia l'attività agricola sussiste in forme strettamente legate alla residenza urbana, dall'altro le aree rurali - prevalentemente localizzate in prossimità del capoluogo e delle frazioni principali - nelle quali la residenza non è più strettamente legata all'attività agricola.

2. Il sistema delle aree di frangia e della campagna urbanizzata risulta suddiviso in quattro subsistemi:

  • Subsistema B1: aree di frangia del centro;
  • Subsistema B2: aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali originari;
  • Subsistema B3: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo;
  • Subsistema B4: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici.

Art. 75 Subsistema B1: aree di frangia del centro urbano e frazioni principali

1. Individua le aree che costituiscono una sorta di cintura dell'edificato urbano, sia nei confronti del nucleo principale che delle frazioni, la cui perimetrazione si sviluppa sia lungo i margini della citta storica che lungo le frange delle periferie, sia della citta otto-novecentesca che delle espansioni recenti.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B1 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; e inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole

5. Sono inoltre consentiti servizi ed attrezzature di uso pubblico, limitatamente a Servizi tecnici e campi sportivi scoperti.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. (abrogato)

9. Non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo su aree contigue ai subsistemi A1, A2, e A3 quali, a titolo esemplificativo, recinzioni, pavimentazioni, ecc, tranne quelli di cui al titolo IV - salvaguardia ecologica.

10. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 25% della SN esistente. La Superficie netta in ampliamento dovrà comunque essere compresa entro un massimo di 45 mq. di SN realizzabile (valore da intendersi per ciascuna unità immobiliare). Qualora il tipo di intervento previsto sull'edificio dalle norme permetta un aumento "una tantum" di SN diverso dal 25%, sarà possibile considerare l'ipotesi più favorevole.

11. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, non potranno comportare la costituzione di nuove unità abitative.

12. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, da realizzarsi, eccetto diversa indicazione, unicamente su edifici a destinazione residenziale, dovranno caratterizzarsi per il massimo rispetto dei criteri insediativi e delle modalità costruttive preesistenti, verificando inoltre l'interazione strutturale e costruttiva con i fabbricati preesistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni dei successivi articoli 103 e 116.

Art. 76 Subsistema B2: aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali originari

1. Sono le aree localizzate a nord della città nel triangolo compreso tra Colle, San Gimignano e Poggibonsi, dotate di una qualità paesistica elevata conferita dalla articolata morfologia dei luoghi e dalla densa trama viaria e insediativa.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B2 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività ricettive e pubblici esercizi ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico, limitatamente ai Servizi tecnici

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Art. 77 Subsistema B3: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo

1. Sono aree di elevato valore appartenenti a tre ambiti distinti: i versanti posti lungo l'Elsa compresi tra Bardeggiano e Paterna, la porzione dell'altopiano delle Grazie compresa tra Faule e Fabbricciano, la campagna posta intorno all'abitato di Quartaia.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B3 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività turistico ricettive ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni;
  • - servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B3 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa, secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

8. (abrogato)

9. Nella fascia collinare di San Giorgio UTOE B.3.1 valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - non è consentita la modifica dei tracciati storici individuati nella tav. 3 del Piano Strutturale;
  • - non è ammessa la realizzazione di piccoli annessi, fatto salvo la realizzazione di piccoli ricoveri per attrezzi nelle aree individuate dalle tavole "usi e modalità d'intervento" come orti urbani, con la sigla Vo; - non sono in alcun caso consentiti gli ampliamenti disciplinati ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

10. Fatta eccezione per gli edifici ricadenti in aree di cui al precedente comma 9, per gli edifici esistenti non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Art. 78 Subsistema B4: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici

1. Corrispondono agli ambiti di transizione e passaggio tra le distese pianeggianti dell'altopiano utilizzate prevalentemente a seminativi e i versanti collinari delle valli che penetrano in profondità l'altopiano, caratterizzati da una maggiore presenza di colture intensive, vitate ed olivate.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema B4 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - la residenza
  • - le attività agricole ad esclusione degli orti urbani.

5. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività turistico ricettive ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema B1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, né la costruzione di annessi agricoli, in applicazione rispettivamente del comma 8 e del comma 10 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Non sono consentiti la realizzazione di nuova viabilità rurale ed i movimenti di terra.

8. Non è consentito l'abbattimento della vegetazione arborea arbustiva esistente.

9. Non sono in alcun caso consentiti gli ampliamenti disciplinati ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 75 delle NTA.

Capo IV Sistema delle aree agricole produttive

Art. 79 Sistema delle aree agricole produttive

1. Il sistema delle aree agricole produttive comprende le aree a maggiore vocazione agricola, in cui cioè l'attività agricola si svolge in condizioni agro climatiche favorevoli; in tali aree si trovano numerosi nuclei abitati e case sparse, la cui destinazione d'uso attuale è molto spesso promiscua, ovvero in parte legata all'attività agricola ed all'agriturismo e in parte, spesso prevalente, alla residenza.

2. Il sistema delle aree agricole produttive risulta suddiviso in quattro subsistemi:

  • Subsistema C1: aree agricole senza evidenti limitazioni d'uso;
  • Subsistema C2: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo;
  • Subsistema C3: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici;
  • Subsistema C4: zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico;

Art. 80 Subsistema C1: aree agricole senza evidenti limitazioni d'uso

1. Comprende varie porzioni di territorio, caratterizzate da morfologie pianeggianti (spesso su fondovalle fluviale), colture indirizzate prevalentemente al seminativo, tessitura agraria a maglia medio-larga, con disegno geometrico.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema C1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola; quelle individuate all'interno dell'ambito C1a corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media, quelle ricadenti nell'ambito C1b (Fabbrica) corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia larga.

3. Nell'ambito C1a dovrà essere garantita la tutela nella condizione attuale, risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Nell'ambito C1b eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria dovranno riconsiderare gli esisti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi ed il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari; dovranno inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre); eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

5. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

7. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purché venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformità di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale.

8. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali in forma isolata od all'interno delle aree di pertinenza individuate dalle schede normative S.

9. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 25% della SN esistente. La Superficie netta in ampliamento dovrà comunque essere compresa entro un massimo di 45 mq. di SN realizzabile (valore da intendersi per ciascuna unità immobiliare). Qualora il tipo di intervento previsto sull'edificio dalle norme permetta un aumento "una tantum" di SN diverso dal 25%, sarà possibile considerare l'ipotesi più favorevole.

10. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 9, non potranno comportare la costituzione di nuove unità abitative.

11. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, dovranno caratterizzarsi per il massimo rispetto dei criteri insediativi e delle modalità costruttive preesistenti, verificando inoltre l'interazione strutturale e costruttiva con i fabbricati preesistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni dei successivi articoli 103 e 116.

Art. 81 Subsistema C2: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo

1. Comprende le aree della Conca di Fonterna, dell'altopiano di Belvedere e della testata del bacino del torrente Scarna.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema C2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media.

3. In tale subsistema dovra essere garantita la tutela nella condizione attuale - risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree - evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purche corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalita d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli e consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purche venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformita di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale.

7. Non e ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali in forma isolata od all'interno delle aree di pertinenza individuate dalle schede normative S.

8. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 9, 10 e 11 del precedente articolo 80 delle NTA.

Art. 82 Subsistema C3: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici

1. Comprendono le pianure alluvionali del Pian del Bottino, del Pian di Casole, del Piano di Querceto e della Conca del Botro ai Colli.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema C3 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola: quelle individuate all'interno delle UTOE C3.1, C.3.2, C.3.3 corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media, quelle ricadenti nella UTOE C.3.4 corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia larga.

3. Nelle UTOE C3.1, C.3.2, C.3.3 dovra essere garantita la tutela nella condizione attuale, risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purche corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Nella UTOE C.3.4 eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria dovranno riconsiderare gli esiti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi ed il conseguente incremento della capacita di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari; dovranno inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilita campestre); eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purche corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

5. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attivita agricole

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalita d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

7. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli, fatto salvo quanto riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalita d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse e sottoposta alle seguenti limitazioni:

  • - dovra essere mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformita di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale.
  • - UTOE C.3.1 il Pian del Bottino: non e consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attivita agricole e di quelle connesse, ne la costruzione di annessi agricoli, in applicazione rispettivamente del comma 8 e del comma 10 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - UTOE C.3.2 il Pian di Querceto ed UTOE C.3.3 il Piano di Casole: la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli e consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme ed esclusivamente in prossimita della Strada Provinciale di Casole d'Elsa n.27;
  • - ambito C3.4 la conca di Botro ai Colli: la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli e consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme ed esclusivamente in prossimita della Strada Provinciale Traversa di Monteriggioni n.74

8. Non sono in alcun caso consentiti gli ampliamenti disciplinati ai commi 9, 10 e 11 del precedente articolo 80 delle NTA.

Art. 83 Subsistema C4: zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico

1. Comprende il tratto del Pian Senese a gestione irrigua intensiva e le pendici di casa Querciola-Scarna

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema C4 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia larga.

3. In tale subsistema eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria dovranno riconsiderare gli esisti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi ed il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari; dovranno inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre); eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;

e inoltre, sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 50 mc.

6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema C4 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 8 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La costruzione di annessi agricoli è ammessa, secondo le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.
I P.M.A.A. dovranno prevedere in particolare la ricostituzione di scarpate e ciglioni cespugliati.

8. (abrogato)

9. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 9, 10 e 11 del precedente articolo 80 delle NTA.

Capo V Sistema della collina agricola produttiva con forte valore paesaggistico

Art. 84 Sistema della collina agricola produttiva con forte valore paesaggistico

1. Il sistema della collina agricola produttiva con forte valore paesaggistico comprendono le colline e le aree di crinale percorse da strade panoramiche; sono caratterizzate dalla presenza di colture arboree tradizionali (in prevalenza vite ed olivo in coltura specializzata o promiscua) miste a seminativi e a bosco.

2. Il sistema della collina agricola produttiva con forte valore paesaggistico risulta suddiviso in quattro subsistemi:

  • Subsistema D1: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo;
  • Subsistema D2: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici;
  • Subsistema D3: zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico;
  • Subsistema D4: aree collinari a prevalente indirizzo silvo-pastorale e con colture estensive;

3. Nei sopradetti subsistemi è consentito superare il limite di ospitalità di 30 posti letto previsto dalla L.R. 76/94 art.6 comma 1 lettera a).

Art. 85 Subsistema D1: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo

1. Comprende il crinale di Mensanello e quello della Volterrana, le dorsali collinari di Paurano-Collalto, la conca di Onci, le ondulazioni collinari tra Dometaia ed il Botro del Conio.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 35 mc. e ubicati con modalità da mitigarne al massimo l'impatto paesaggistico.

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purché venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformità di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale; le costruzioni dovranno essere realizzate lungo la sola viabilità principale o in continuità fisica di nuclei edilizi esistenti, con le seguenti limitazioni:

  1. a. i nuovi annessi agricoli non potranno avere una altezza superiore a 6.00 metri;
  2. b. non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali in forma isolata od all'interno delle aree di pertinenza individuate dalle schede normative S;
  3. c. nell'UTOE D.1.2 il crinale della Volterrana, non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati rurali lungo la via Volterrana e nelle porzioni di territorio che sono visibili dalla strada; pertanto le nuove costruzioni devono sfruttare l'andamento del rilievo e la presenza di folte masse boscate esistenti al fine di costituire una barriera visiva; per ogni intervento edilizio deve essere prodotta una documentazione fotografica che tramite simulazioni e fotomontaggi dimostri il rispetto delle indicazioni normative in oggetto.
  4. d. nell'UTOE D.1.4 la conca di Onci, e nell'UTOE D.1.5 le ondulazioni collinari tra Dometaia ed il Botro del Conio non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali.

7. Non è consentita la modifica dei tracciati storici individuati nella tav. 4 del Piano Strutturale così come è vietata la modifica delle sistemazioni a terrazzamento esistenti.

8. I P.M.A.A. o gli interventi di sistemazione ambientale afferenti al cambio di destinazione d'uso di edifici non più utilizzati a fini agricoli dovranno prevedere il restauro delle alberature lineari esistenti lungo la S.S. Volterrana.

9. Nell'UTOE D.1.4 la Conca di Onci è vietato qualsiasi intervento di modifica delle canalizzazioni idrauliche storiche esistenti per le quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e restauro.

10. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, ad esclusione di quelli ricadenti nel sottosistema D 1.2, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" pari al 25% della SN esistente. La Superficie netta in ampliamento dovrà comunque essere compresa entro un massimo di 45 mq. di SN realizzabile (valore da intendersi per ciascuna unità immobiliare). Qualora il tipo di intervento previsto sull'edificio dalle norme permetta un aumento "una tantum" di SN diverso dal 25%, sarà possibile considerare l'ipotesi più favorevole.

11. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, non potranno comportare la costituzione di nuove unità abitative.

12. Gli interventi di ampliamento di cui al precedente comma 10, dovranno caratterizzarsi per il massimo rispetto dei criteri insediativi e delle modalità costruttive preesistenti, verificando inoltre l'interazione strutturale e costruttiva con i fabbricati preesistenti. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni dei successivi articoli 103 e 116.

Art. 86 Subsistema D2: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici

1. Comprende il versante lineare tra Campiglia e Montecchio e l'area di Montevasoni.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola; quelle individuate all'interno dell'ambito D.2.1.a corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta; quelle ricadenti nell'ambito D.2.1.b e nella UTOE D.2.2, corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media.

3. Nell'ambito D.2.1.a dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Nell'ambito D.2.1.b e nella UTOE D.2.2 dovrà essere garantita la tutela nella condizione attuale, risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

5. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 35 mc. e ubicati con modalità da mitigarne al massimo l'impatto paesaggistico.

7. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema D2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, né la costruzione di annessi agricoli, in applicazione rispettivamente del comma 8 e del comma 10 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'apertura di nuove strade di supporto all'attività agricola dovrà essere adeguatamente motivata e non comportare sostanzialmente una alterazione sensibile della morfologia dei luoghi; dovrà prevedere forme di inserimento ambientale specifico, con movimenti di terra minimi e l'assenza di opere ingenti di sostegno della strada e/o contenimento del terreno.

9. Nell'UTOE D.2.1 il versante "lineare" tra Campiglia e Montecchio sono vietati tutti quegli interventi, pur minimi, che implichino una modifica morfologica del suolo.

10. Nell'UTOE D.2.2 Montevasoni i P.M.A.A. dovrà essere verificata la presenza di formazioni vegetali tipiche delle anageniti e, qualora presenti, assicurarne il mantenimento; allo stesso modo i P.M.A.A. dovranno favorire l'introduzione di formazioni vegetali più congruenti con le particolari condizioni geopedologiche in luogo degli attuali boschi di conifere; sono pertanto da favorire la sostituzione dei grossi impianti di conifere con boschi di latifoglie decidue.

11. Per gli edifici residenziali esistenti, non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 85 delle NTA.

Art. 87 Subsistema D3: zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico

1. Sono aree ad evidente fragilità ambientale corrispondenti alle ampie estensioni delle colture viticole, con impianti specializzati a carattere industriale; i caratteri paesistici di tali contesti sono del tutto estranei a quelli tipici dei luoghi, dove prevalgono appezzamenti più ridotti che spesso ancora conservano caratteri tradizionali.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D3 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia larga.

3. In tale subsistema eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria dovranno riconsiderare gli esisti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi ed il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari; dovranno inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre); eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 35 mc. e ubicati con modalità da mitigarne al massimo l'impatto paesaggistico.

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purché venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformità di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale.

7. La realizzazione di nuovi impianti di vigneto è subordinata alla realizzazione di opere di mitigazione di impatto degli impianti esistenti (sistemazione delle strade poderali, realizzazione di siepi cespugli alberature che interrompano la continuità delle colture vitate intensive e di tecniche di impianto appropriate alle condizioni geologiche e tipologiche dell'area) in modo da realizzare superfici continue coltivate nel rispetto del precedente art.41.

8. Per gli edifici residenziali esistenti non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 85 delle NTA.

Art. 88 Subsistema D4: aree collinari a prevalente indirizzo silvo-pastorale e con colture estensive

1. Sono aree collinari e sub-pianeggianti, caratterizzate da ampie coperture boscate, da pascoli e seminativi semplici, corrispondono a suoli generalmente poveri, caratterizzati spesso da rocce affioranti e scheletro (petrosità) abbondante.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D4 sono considerate zone a prevalente funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media.

3. In tale subsistema dovrà essere garantita la tutela nella condizione attuale - risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree - evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza
  • - attività turistico ricettive ad esclusione di villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, così come definiti dalla L.R. n.83 del 12/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico, limitatamente a:
    • - servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 35 mc. e ubicati con modalità da mitigarne al massimo l'impatto paesaggistico.
    • - campi sportivi scoperti, purché dimostrino la compatibilità con le istanze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ed assicurino una corretta gestione con la sostenibilità dei bilanci, delle risorse primarie (aria, acqua, suolo).

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme.

7. Per gli edifici residenziali esistenti non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 85 delle NTA.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26