Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 55 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  1. - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  2. - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  3. - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  4. - riabilitazione della viabilità campestre;
  5. - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 56 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone (prevalentemente biancospino, corniolo, prugnolo, sanguinello, sambuco in prossimità dei fossi), insieme a specie arboree autoctone.

2. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

3. Per le nuove siepi (non ornamentali) si suggerisce l'utilizzo di specie spontanee, tartufigene, produttrici di bacche per la fauna selvatica.

Art. 57 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua.

2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. b) favorire l'allontamento di specie infestanti quali Robinia ed Ailanto;
  3. c) ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  4. d) taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge;
  5. e) l'impianto di noci sia per individui singoli che a gruppetti;
  6. f) la ripulitura delle sponde dalla vegetazione invadente (arbustiva) tramite l'esclusivo taglio della parte aerea, da farsi per periodo luglio - novembre per evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna selvatica;

3. Sono invece vietati:

  1. a) gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. d) la captazione diretta di acqua per fini agricoli e orti urbani.

Art. 58 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1. In ambiente urbano e vietato l'abbattimento di elementi arborei di specie autoctone aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

1 bis. L'Amministrazione comunale autorizza l'abbattimento delle suddette essenze nei seguenti casi:

  • - piante malate, danneggiate o giunte a fine del loro ciclo vitale;
  • - piante che arrechino danni e/o pericolo per l'incolumita di edifici e manufatti esistenti;
  • - progetti generali di risistemazione dell'area e del verde in cui si preveda l'impianto di nuove essenze;
  • - realizzazione di nuovi interventi edilizi in cui non sia possibile ne opportuno il loro mantenimento;

2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

3. Sono vietate le potature a"tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. Vale su tutto il territorio del Comune di Colle Val d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26