Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 40 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente reimpiegato nei lavori di ripristino.

3. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

4. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

5. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica.

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

7. In ogni caso le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei elaborati tecnici.

Art. 41 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione

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2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a m 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti ) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 42 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

2. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

3. È consentita la pavimentazione bituminosa della viabilità poderale interna solo nei casi in cui l'intervento sia giustificato da particolari caratteristiche orografiche, di accessibilità ai centri aziendali e di specifiche esigenze dell'azienda agricola.

4. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente tramite P.M.A.A. o nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica e/o dalla tavola n.3 del Piano Strutturale.

5. Per la realizzazione delle nuove strade rurali dovranno comunque essere minimizzati i movimenti di terra e le opere di sostegno, prevedendo opportune forme di inserimento paesistico-ambientale.

Art. 43 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti devono essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

Art. 44 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree agricole sono da privilegiare quegli ordinamenti colturali che compatibilmente con le esigenze produttive garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 45 Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si deve minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalita idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nelle aree impermeabilizzate relative alle nuove espansioni e secondo quanto indicato nel successivo articolo le acque superficiali meteoriche devono essere recapitate in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

3. Deve essere assolutamente evitato in ogni caso di interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

4. Gli interventi di nuova realizzazione, oltre all'uso di dispositivi che minimizzino l'impermeabilizzazione del suolo e lo smaltimento indiscriminato dei reflui nella rete fognaria, dovranno prevedere il corretto deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche e superficiali, garantendo anche con opere il corretto inserimento del nuovo manufatto nella rete idraulica pubblica.

5. Fatta salva la produzione di certificazioni ufficiali rilasciate da ditte produttrici, si chiariscono, allo scopo di semplificare il calcolo, i seguenti indici di permeabilità:

  1. - superfici permeabili (indice di permeabilità 100%) superficie in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscano almeno l%u201980% di filtrazione dell%u2019acqua.
  2. - superfici permeabili (indice di permeabilità 50%) superficie in grado di assorbire almeno il 50% delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite con masselli e blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa di elementi con fuga di adeguata dimensione ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscono almeno il 50% di filtrazione dell%u2019acqua.
  3. - superfici impermeabili (indice di permeabilità 0%) superficie in grado di assorbire meno del 50% delle acque meteoriche, per le quali vanno previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite in calcestruzzo, conglomerato bituminoso, le pavimentazioni su fondazioni o sottofondo impermeabile.

Art. 46 Bacini di accumulo

1. Ogni immobile di nuova costruzione dovrà essere dotato di un idoneo sistema di raccolta dell'acqua piovana (gronde, calate, cisterna o pozzo) e di adeguato impianto di distribuzione per l'uso della stessa.

2. Il sistema di raccolta dovrà essere in grado di immagazzinare una quantità d'acqua calcolata secondo i seguenti parametri:

  1. - mc. 0,113 ogni mq. di Sc (Superficie coperta) fino a mq. 200.
  2. - mc. 0,08 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 500.
  3. - mc. 0,05 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 2000.
  4. - mc. 0,03 per ogni ulteriore mq. di Sc.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sarà valutata dall' U.T.C. la necessità e la possibilità di realizzare l'impianto di accumulo dell'acqua meteorica.

4. I bacini di accumulo devono essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità; tali bacini dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio.

5. I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 e secondo i parametri stabiliti negli indirizzi e parametri di gestione del sistema A1 area residenziale del Piano Strutturale.

Art. 47 Rilevati delle infrastrutture viarie

Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 48 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 49 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

Art. 50 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 51 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.

5. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 52 Fognature

1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite.

2. Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo "tradizionale" oppure di altro tipo, ad esempio tramite fitodepurazione.

3. All'interno dell'area di pertinenza dovranno essere previste sistemazioni a verde di filtro rispetto ai nuclei abitati, tenendo di volta in volta conto del contesto dove è inserito, cioè delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto di impianto arboreo.

Art. 53 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. È ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 1,50 fuori terra, con pali in legno od acciaio, senza cordonato e mascherata con siepe della macchia locale; è fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.
  2. - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
  3. - per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici.

3. Le recinzioni con rete metallica hanno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra, e devono essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento.

4. Nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto. 5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

6. È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

7. In relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione.

8. Per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali.

Art. 54 Recinti, tettoie e scuderie per cavalli

1. È ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e scuderie, se realizzati in strutture precarie in legno anche in aziende agricole aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 art. 3 della L.R. 64/95 (come previsto dal comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95) nei limiti di Sc = 20 mq/ha complessivamente per tettoie, scuderie e altri annessi di servizio, fino a un massimo di Sc = 200 mq.

2. L'altezza massima interna di dette strutture precarie dovrà essere pari a ml. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.

3. L'autorizzazione è accompagnata da una convenzione che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione.

4. Tettoie, scuderie e altri annessi di servizio destinati all'allevamento equino realizzati con strutture non precarie sono ammissibili solo nel rispetto dei minimi colturali previsti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 64/95 previa presentazione di P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95).

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26