Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 35 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito in particolare dalle barriere vegetali e dalle masse boschive.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 36 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. In base alla legislazione vigente dovrà essere effettuata la classificazione in zone del territorio comunale delimitando aree con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e indicando le misure di controllo atte a garantirne il rispetto.

2. Per le misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore dovrà essere previsto il potenziamento di barriere vegetali; esse assolveranno alle funzioni ambientali di fono-assorbenza e di abbassamento delle concentrazioni di inquinanti chimici; solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali, si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 37 Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria

1. Per le misure di riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (fenomeno sinteticamente definito "isola di calore urbano") il Regolamento Urbanistico individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e di ripristino, laddove possibile, di superfici permeabili che contribuiscano a riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

Art. 38 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come evidenziato nella tav. "Vincoli e zone particolari", l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti, nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,3 µt in riferimento alla in riferimento alla Legge Quadro nazionale 36/2001 e relativi decreti di attuazione (Dpcm 8 luglio 2003).

Art. 39 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 37 del 21/03/2000, dovrà provvedere a:

  1. a) adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  2. b) predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  3. c) effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla L.R. 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso P.R.P.I.L.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26