Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 27 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire da 5 ml. dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; per una fascia di ml. 80 da ambo i lati, è inoltre vietato lo spargimento di liquami di qualsiasi tipo.

3. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

4. Sono vietati:

  1. - lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
  2. - ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
  3. - gli interventi di cementificazione in alveo.

5. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; la indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

6. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

7. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  • a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • b) è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali.
  • c) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;

8. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 28 Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 29 Casse di espansione

1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione, nonché impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti planimetrici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") e smi. La realizzazione di tali impianti dovrà prevedere il ripristino dei luoghi antecedenti all'esecuzione dei lavori alla cessazione della loro attività produttiva.

Art. 30 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 32 Argini

1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

2. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

3. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.

4. Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 33 Guadi

1. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 34 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. n.236 del 24/05/1988 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:

  1. a) zone di tutela assoluta
  2. b) zone di rispetto
  3. c) zone di protezione

Per tali aree di salvaguardia, se generate da opere di captazione e/o sorgenti destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto, che rivestono carattere di pubblico interesse, si applica la disciplina prevista dal PTC per le classi di sensibilità 1, ai sensi artt.4 e 5 dell'Allegato 2 del PTC.

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 mt.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumita pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio; i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  • - 10 mt. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  • - 30 mt. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non e garantita la perfetta tenuta;
  • - 50 mt. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  • - 100 mt. dai cimiteri;
  • - 200 mt. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

5. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 del D.P.R. 236/88.

6. Nelle zone di rispetto sono vietate:

  1. a) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b) l'accumulo di concimi organici;
  3. c) la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d) la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e) lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f) l'apertura di cave;
  7. g) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i) i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j) gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k) il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

7. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  • - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprieta per zone con elevata densita di orti privati).
  • - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati.
  • - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento.
  • - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilita, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del D.L., che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualitàdelle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

10. Ai fini della tutela delle falde idriche, in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 13 delle note normative del Piano Strutturale e nel Capo A (tutela degli acquiferi) del P.T.C., dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. A2 e A3 del Piano Territoriale di Coordinamento e le seguenti norme in relazione al grado di vulnerabilità indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi della zona di Belvedere (Metodo Sintacs) (tav. f.1) e allegata al R.U. e per il resto del territorio, indicato dalla Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Metodo VAZAR); seguendo la seguente correlazione tra grado di vulnerabilità e classi di Sensibilita:

  1. vulnerabilità Estremamente Elevata - Sensibile di classe 1
  2. vulnerabilità Elevata - Sensibile di classe 1
  3. vulnerabilità Alta - Sensibile di classe 2
  4. vulnerabilità Medio-Alta - Sensibile di classe 2
  5. vulnerabilità Media - Non sensibile
  6. vulnerabilità Medio-Bassa - Non sensibile
  7. vulnerabilità bassa - Non sensibile
  8. vulnerabilità bassissima - Non sensibile
  1. - Classe Ee - E (pericolosità Elevata)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A2 del Capo A delle Norme del PTC , in quanto aree Sensibili di Classe 1;in tali aree dovrà essere evitato, l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U. o di inerti, stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, lavorazioni industriali comportanti rilasci inquinanti, depositi o distributori di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, apertura di nuove cave etc.; le eventuali nuove fognature devono essere alloggiate in manufatti impermeabili e facilmente ispezionabili; di ogni tracciato sarà redatto lo sviluppo ed il rilievo planialtimetrico; l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolo intensivo e all'allevamento dovranno costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondi, la pratica e la permanenza non siano eccessivi; dovranno essere previste forme di monitoraggio consistenti in controlli periodici dell'acqua di falda (basati quando mancanti altri punti di prelievo su una rete di piezometri da realizzare) al fine di verificare la compatibilità dell'uso con la qualitàdell'acqua di sottosuolo; data la possibilità che un inquinamento presente nei corsi d'acqua venga trasmesso alle falde, dipendente dalla relazione idraulica tra di loro, e necessario un accurato controllo degli scarichi e il monitoraggio chimico delle acque di superficie; deroghe a queste limitazioni sono possibili eccezionalmente solo in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
    In queste aree la messa in opera di pali trivellati di fondazione e/o di scavi profondi è vietata, a meno che non si dimostri, attraverso specifici studi geognostici ed idrogeologici, che il livello piezometrico statico della falda è a profondita sufficientemente lontana ( almeno 2 m) dalla base dell'opera e che se ne garantisce la protezione.
    Tali studi idrogeologici e geognostici dovranno costituire parte integrante dei progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del relativo atto abilitativo.
  2. - Classe A - M (pericolosità Alta-Media)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A3 del Capo A delle Norme del PTC in quanto aree Sensibili di Classe 2. Deve essere evitato l'insediamento di attività o infrastrutture potenzialmente inquinanti o da autorizzare con opportune opere di tutela, da espandere al pascolo e allevamento; forte limitazione nello spandimnento di reflui e divieto di accantonamento e stoccaggio di materiali inquinanti; aree industriali esistenti o future dovranno adeguare le superfici pavimentate con sistemi di collettamento delle acque meteoriche in modo da eliminare le acque di primo dilavamento (prima pioggia); cisterne (da regolamento) alimentate solo da pluviali e non con l'acqua dei piazzali; eventuale deroga sulla superficie permeabile (anche nulla), a meno che non sia in area effettivamente non transitabile o non interessabile da immissioni accidentali di qualsiasi sostanza; deroghe a queste limitazioni sono possibili in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
  3. - Classe B - (pericolosità Medio-Bassa)
    le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti sono ammesse con riserva; dovendosi comunque escludere il rischio di inquinamento, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate, di norma, solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento o alla progettazione /gestione delle opere di salvaguardia.
  4. - Classe B1 - (pericolosità Bassissima o nulla)
    la bassa permeabilità delle rocce raggruppate in questa unità non consente il trasferimento idroveicolato dell'inquinante e quindi rende limitato il rischio di inquinamento di risorse idriche che in ogni caso sono di modesta importanza; non e previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare, fatte salve le verifiche puntuali: questa bassa permeabilità favorisce pero il ruscellamento delle acque e quindi il trasferimento degli inquinanti all'acqua di superficie e ad eventuali aree a vulnerabilità più elevata.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26