Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Capo I Disposizioni generali

Art. 26 Finalità

1. Le norme contenute negli articoli successivi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, la gestione del patrimonio botanico-vegetazionale esistente e di futuro impianto.

2. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano, ferme restando le eventuali prescrizioni specifiche riferite alle singole UTOE riportate al successivo Titolo VI.

2 bis. Tutti gli interventi di trasformazione interessati, dovranno inoltre rispettare le misure di mitigazione specificatamente previste nella Valutazione Integrata della Variante di assestamento al P.S. ed al R.U. del 2009.

3. L'Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

4. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si rimanda specificamente a quanto contenuto nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le aree ricadenti entro tutela degli artt.L8 ed L9 del PTCP così come riportate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, potranno essere previste solo sistemazioni a terra, mentre non potranno essere realizzate nuove edificazioni di qualsiasi natura ad esclusione di interventi di sistemazione ambientale che potranno comportare la sola realizzazione di piccoli annessi temporanei in conformità con quanto stabilito dal successivo art.122

Capo II Acqua

Art. 27 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire da 5 ml. dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; per una fascia di ml. 80 da ambo i lati, è inoltre vietato lo spargimento di liquami di qualsiasi tipo.

3. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

4. Sono vietati:

  1. - lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
  2. - ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
  3. - gli interventi di cementificazione in alveo.

5. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; la indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

6. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

7. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  • a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • b) è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali.
  • c) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;

8. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 28 Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 29 Casse di espansione

1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione, nonché impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti planimetrici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") e smi. La realizzazione di tali impianti dovrà prevedere il ripristino dei luoghi antecedenti all'esecuzione dei lavori alla cessazione della loro attività produttiva.

Art. 30 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 32 Argini

1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

2. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

3. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.

4. Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 33 Guadi

1. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 34 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. n.236 del 24/05/1988 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:

  1. a) zone di tutela assoluta
  2. b) zone di rispetto
  3. c) zone di protezione

Per tali aree di salvaguardia, se generate da opere di captazione e/o sorgenti destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto, che rivestono carattere di pubblico interesse, si applica la disciplina prevista dal PTC per le classi di sensibilità 1, ai sensi artt.4 e 5 dell'Allegato 2 del PTC.

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 mt.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumita pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio; i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  • - 10 mt. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  • - 30 mt. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non e garantita la perfetta tenuta;
  • - 50 mt. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  • - 100 mt. dai cimiteri;
  • - 200 mt. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

5. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 del D.P.R. 236/88.

6. Nelle zone di rispetto sono vietate:

  1. a) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b) l'accumulo di concimi organici;
  3. c) la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d) la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e) lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f) l'apertura di cave;
  7. g) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i) i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j) gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k) il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

7. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  • - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprieta per zone con elevata densita di orti privati).
  • - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati.
  • - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento.
  • - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilita, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del D.L., che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualitàdelle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

10. Ai fini della tutela delle falde idriche, in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 13 delle note normative del Piano Strutturale e nel Capo A (tutela degli acquiferi) del P.T.C., dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. A2 e A3 del Piano Territoriale di Coordinamento e le seguenti norme in relazione al grado di vulnerabilità indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi della zona di Belvedere (Metodo Sintacs) (tav. f.1) e allegata al R.U. e per il resto del territorio, indicato dalla Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Metodo VAZAR); seguendo la seguente correlazione tra grado di vulnerabilità e classi di Sensibilita:

  1. vulnerabilità Estremamente Elevata - Sensibile di classe 1
  2. vulnerabilità Elevata - Sensibile di classe 1
  3. vulnerabilità Alta - Sensibile di classe 2
  4. vulnerabilità Medio-Alta - Sensibile di classe 2
  5. vulnerabilità Media - Non sensibile
  6. vulnerabilità Medio-Bassa - Non sensibile
  7. vulnerabilità bassa - Non sensibile
  8. vulnerabilità bassissima - Non sensibile
  1. - Classe Ee - E (pericolosità Elevata)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A2 del Capo A delle Norme del PTC , in quanto aree Sensibili di Classe 1;in tali aree dovrà essere evitato, l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U. o di inerti, stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, lavorazioni industriali comportanti rilasci inquinanti, depositi o distributori di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, apertura di nuove cave etc.; le eventuali nuove fognature devono essere alloggiate in manufatti impermeabili e facilmente ispezionabili; di ogni tracciato sarà redatto lo sviluppo ed il rilievo planialtimetrico; l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolo intensivo e all'allevamento dovranno costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondi, la pratica e la permanenza non siano eccessivi; dovranno essere previste forme di monitoraggio consistenti in controlli periodici dell'acqua di falda (basati quando mancanti altri punti di prelievo su una rete di piezometri da realizzare) al fine di verificare la compatibilità dell'uso con la qualitàdell'acqua di sottosuolo; data la possibilità che un inquinamento presente nei corsi d'acqua venga trasmesso alle falde, dipendente dalla relazione idraulica tra di loro, e necessario un accurato controllo degli scarichi e il monitoraggio chimico delle acque di superficie; deroghe a queste limitazioni sono possibili eccezionalmente solo in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
    In queste aree la messa in opera di pali trivellati di fondazione e/o di scavi profondi è vietata, a meno che non si dimostri, attraverso specifici studi geognostici ed idrogeologici, che il livello piezometrico statico della falda è a profondita sufficientemente lontana ( almeno 2 m) dalla base dell'opera e che se ne garantisce la protezione.
    Tali studi idrogeologici e geognostici dovranno costituire parte integrante dei progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del relativo atto abilitativo.
  2. - Classe A - M (pericolosità Alta-Media)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A3 del Capo A delle Norme del PTC in quanto aree Sensibili di Classe 2. Deve essere evitato l'insediamento di attività o infrastrutture potenzialmente inquinanti o da autorizzare con opportune opere di tutela, da espandere al pascolo e allevamento; forte limitazione nello spandimnento di reflui e divieto di accantonamento e stoccaggio di materiali inquinanti; aree industriali esistenti o future dovranno adeguare le superfici pavimentate con sistemi di collettamento delle acque meteoriche in modo da eliminare le acque di primo dilavamento (prima pioggia); cisterne (da regolamento) alimentate solo da pluviali e non con l'acqua dei piazzali; eventuale deroga sulla superficie permeabile (anche nulla), a meno che non sia in area effettivamente non transitabile o non interessabile da immissioni accidentali di qualsiasi sostanza; deroghe a queste limitazioni sono possibili in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
  3. - Classe B - (pericolosità Medio-Bassa)
    le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti sono ammesse con riserva; dovendosi comunque escludere il rischio di inquinamento, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate, di norma, solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento o alla progettazione /gestione delle opere di salvaguardia.
  4. - Classe B1 - (pericolosità Bassissima o nulla)
    la bassa permeabilità delle rocce raggruppate in questa unità non consente il trasferimento idroveicolato dell'inquinante e quindi rende limitato il rischio di inquinamento di risorse idriche che in ogni caso sono di modesta importanza; non e previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare, fatte salve le verifiche puntuali: questa bassa permeabilità favorisce pero il ruscellamento delle acque e quindi il trasferimento degli inquinanti all'acqua di superficie e ad eventuali aree a vulnerabilità più elevata.

Capo III Aria

Art. 35 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito in particolare dalle barriere vegetali e dalle masse boschive.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 36 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. In base alla legislazione vigente dovrà essere effettuata la classificazione in zone del territorio comunale delimitando aree con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e indicando le misure di controllo atte a garantirne il rispetto.

2. Per le misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore dovrà essere previsto il potenziamento di barriere vegetali; esse assolveranno alle funzioni ambientali di fono-assorbenza e di abbassamento delle concentrazioni di inquinanti chimici; solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali, si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 37 Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria

1. Per le misure di riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (fenomeno sinteticamente definito "isola di calore urbano") il Regolamento Urbanistico individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e di ripristino, laddove possibile, di superfici permeabili che contribuiscano a riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

Art. 38 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come evidenziato nella tav. "Vincoli e zone particolari", l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti, nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,3 µt in riferimento alla in riferimento alla Legge Quadro nazionale 36/2001 e relativi decreti di attuazione (Dpcm 8 luglio 2003).

Art. 39 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 37 del 21/03/2000, dovrà provvedere a:

  1. a) adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  2. b) predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  3. c) effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla L.R. 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso P.R.P.I.L.

Capo IV Suolo e sottosuolo

Art. 40 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente reimpiegato nei lavori di ripristino.

3. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

4. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

5. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica.

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

7. In ogni caso le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei elaborati tecnici.

Art. 41 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione

.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a m 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti ) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 42 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

2. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

3. È consentita la pavimentazione bituminosa della viabilità poderale interna solo nei casi in cui l'intervento sia giustificato da particolari caratteristiche orografiche, di accessibilità ai centri aziendali e di specifiche esigenze dell'azienda agricola.

4. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente tramite P.M.A.A. o nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica e/o dalla tavola n.3 del Piano Strutturale.

5. Per la realizzazione delle nuove strade rurali dovranno comunque essere minimizzati i movimenti di terra e le opere di sostegno, prevedendo opportune forme di inserimento paesistico-ambientale.

Art. 43 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti devono essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

Art. 44 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree agricole sono da privilegiare quegli ordinamenti colturali che compatibilmente con le esigenze produttive garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 45 Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si deve minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalita idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nelle aree impermeabilizzate relative alle nuove espansioni e secondo quanto indicato nel successivo articolo le acque superficiali meteoriche devono essere recapitate in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

3. Deve essere assolutamente evitato in ogni caso di interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

4. Gli interventi di nuova realizzazione, oltre all'uso di dispositivi che minimizzino l'impermeabilizzazione del suolo e lo smaltimento indiscriminato dei reflui nella rete fognaria, dovranno prevedere il corretto deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche e superficiali, garantendo anche con opere il corretto inserimento del nuovo manufatto nella rete idraulica pubblica.

5. Fatta salva la produzione di certificazioni ufficiali rilasciate da ditte produttrici, si chiariscono, allo scopo di semplificare il calcolo, i seguenti indici di permeabilità:

  1. - superfici permeabili (indice di permeabilità 100%) superficie in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscano almeno l%u201980% di filtrazione dell%u2019acqua.
  2. - superfici permeabili (indice di permeabilità 50%) superficie in grado di assorbire almeno il 50% delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite con masselli e blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa di elementi con fuga di adeguata dimensione ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscono almeno il 50% di filtrazione dell%u2019acqua.
  3. - superfici impermeabili (indice di permeabilità 0%) superficie in grado di assorbire meno del 50% delle acque meteoriche, per le quali vanno previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite in calcestruzzo, conglomerato bituminoso, le pavimentazioni su fondazioni o sottofondo impermeabile.

Art. 46 Bacini di accumulo

1. Ogni immobile di nuova costruzione dovrà essere dotato di un idoneo sistema di raccolta dell'acqua piovana (gronde, calate, cisterna o pozzo) e di adeguato impianto di distribuzione per l'uso della stessa.

2. Il sistema di raccolta dovrà essere in grado di immagazzinare una quantità d'acqua calcolata secondo i seguenti parametri:

  1. - mc. 0,113 ogni mq. di Sc (Superficie coperta) fino a mq. 200.
  2. - mc. 0,08 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 500.
  3. - mc. 0,05 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 2000.
  4. - mc. 0,03 per ogni ulteriore mq. di Sc.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sarà valutata dall' U.T.C. la necessità e la possibilità di realizzare l'impianto di accumulo dell'acqua meteorica.

4. I bacini di accumulo devono essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità; tali bacini dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio.

5. I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 e secondo i parametri stabiliti negli indirizzi e parametri di gestione del sistema A1 area residenziale del Piano Strutturale.

Art. 47 Rilevati delle infrastrutture viarie

Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 48 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 49 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

Art. 50 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 51 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.

5. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 52 Fognature

1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite.

2. Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo "tradizionale" oppure di altro tipo, ad esempio tramite fitodepurazione.

3. All'interno dell'area di pertinenza dovranno essere previste sistemazioni a verde di filtro rispetto ai nuclei abitati, tenendo di volta in volta conto del contesto dove è inserito, cioè delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto di impianto arboreo.

Art. 53 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. È ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 1,50 fuori terra, con pali in legno od acciaio, senza cordonato e mascherata con siepe della macchia locale; è fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.
  2. - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
  3. - per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici.

3. Le recinzioni con rete metallica hanno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra, e devono essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento.

4. Nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto. 5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

6. È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

7. In relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione.

8. Per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali.

Art. 54 Recinti, tettoie e scuderie per cavalli

1. È ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e scuderie, se realizzati in strutture precarie in legno anche in aziende agricole aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 art. 3 della L.R. 64/95 (come previsto dal comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95) nei limiti di Sc = 20 mq/ha complessivamente per tettoie, scuderie e altri annessi di servizio, fino a un massimo di Sc = 200 mq.

2. L'altezza massima interna di dette strutture precarie dovrà essere pari a ml. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.

3. L'autorizzazione è accompagnata da una convenzione che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione.

4. Tettoie, scuderie e altri annessi di servizio destinati all'allevamento equino realizzati con strutture non precarie sono ammissibili solo nel rispetto dei minimi colturali previsti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 64/95 previa presentazione di P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95).

Capo V Ecosistemi della fauna e della flora

Art. 55 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  1. - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  2. - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  3. - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  4. - riabilitazione della viabilità campestre;
  5. - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 56 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone (prevalentemente biancospino, corniolo, prugnolo, sanguinello, sambuco in prossimità dei fossi), insieme a specie arboree autoctone.

2. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

3. Per le nuove siepi (non ornamentali) si suggerisce l'utilizzo di specie spontanee, tartufigene, produttrici di bacche per la fauna selvatica.

Art. 57 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua.

2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. b) favorire l'allontamento di specie infestanti quali Robinia ed Ailanto;
  3. c) ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  4. d) taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge;
  5. e) l'impianto di noci sia per individui singoli che a gruppetti;
  6. f) la ripulitura delle sponde dalla vegetazione invadente (arbustiva) tramite l'esclusivo taglio della parte aerea, da farsi per periodo luglio - novembre per evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna selvatica;

3. Sono invece vietati:

  1. a) gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. d) la captazione diretta di acqua per fini agricoli e orti urbani.

Art. 58 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1. In ambiente urbano e vietato l'abbattimento di elementi arborei di specie autoctone aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

1 bis. L'Amministrazione comunale autorizza l'abbattimento delle suddette essenze nei seguenti casi:

  • - piante malate, danneggiate o giunte a fine del loro ciclo vitale;
  • - piante che arrechino danni e/o pericolo per l'incolumita di edifici e manufatti esistenti;
  • - progetti generali di risistemazione dell'area e del verde in cui si preveda l'impianto di nuove essenze;
  • - realizzazione di nuovi interventi edilizi in cui non sia possibile ne opportuno il loro mantenimento;

2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

3. Sono vietate le potature a"tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. Vale su tutto il territorio del Comune di Colle Val d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26