Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Titolo I Contenuti e livelli di prescizione

Art. 1 Criteri generali di intervento

1. Il Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale (approvato con Delibera del C.C. n.59/11-7-2001) ed il Piano Integrato degli Interventi (facoltativo), costituisce il Piano Regolatore Generale così come definito dall'art.23 della L.R. n.5 del 16 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Colle Val d'Elsa è costituito dai seguenti documenti:

  • - Relazione illustrativa;
  • - Norme tecniche di attuazione;
  • - Tavole:
    1. Tavole da a1 a a4 Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio extraurbano (scala 1:10.000);
    2. Tavole da b1 a b20 Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio urbanizzato (scala 1:2000);
    3. Tavole c1 e c2 Usi del suolo e modalità d'intervento: il centro antico (scala 1:1000);
    4. Tavole da d1 a d4 Vincolo idrogeologico (scala 1:10.000);
    5. Tavole da e1 a e4 Vincoli e zone particolari (scala 1:10.000);
    6. Tavola f1 Carta della vulnerabilità degli acquiferi - zona di Belvedere;
    7. Tavola g Carta della fattibilità e criteri e prescrizioni tecniche di intervento;
    8. Tavole da h1 a h4 Tutele individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (scala 1:10.000);
    9. Tavole da i1 a i4 Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) (scala 1:10.000);
  • - Schede normative degli edifici rurali e delle case sparse;

3. I seguenti documenti rappresentano gli allegati del Piano e costituiscono parte integrante delle presenti norme:

  1. - Studio urbanistico per l'area Via Gramsci Fabbrichina;
  2. - Studio urbanistico per i nuclei e per le case sparse (nº 10 fascicoli rilegati);
  3. - Studio urbanistico per il centro antico composto dalla relazione con schede di rilievo e 16 tavole;
  4. - Analisi dei fattori incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi (relazione tecnica e nº 8 tavole grafiche);

Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente comma 2 dell'art. 1 hanno valore prescrittivo ed identica importanza.

2. Nelle tavole del Piano "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono riportati segni grafici ai quali è attribuito valore prescrittivo e vincolante con le seguenti limitazioni:

  • - i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
  • - i confini relativi alle differenti modalità di trattamento del suolo sono vincolanti per quanto riguarda le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali.

3. I disegni ed i testi illustrativi delle schede norma costituiscono criteri irrinunciabili per la redazione dei singoli progetti edilizi che realizzano le previsioni del Piano. Essi contengono prescrizioni relative a:

  • - la superficie netta massima (Sn);
  • - il numero dei piani;
  • - gli standard minimi;
  • - gli strumenti di attuazione.

4. I disegni ed i testi illustrativi delle schede normative degli edifici rurali e delle case sparse debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  • - i disegni non sono necessariamente in scala e pertanto non risultano metricamente prescrittivi;
  • - è richiesto il mantenimento delle proporzioni geometriche dei nuovi edifici, quando indicati, ammettendosi pero contenuti spostamenti dell'area di sedime;
  • - i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali;
  • - le sezioni indicano il principio insediativo da seguire nella progettazione;
  • - la localizzazione dei parcheggi è vincolante.

5. Nelle schede di cui ai precedenti punti 3 e 4, sono inoltre riportati testi nei quali è attribuito valore prescrittivo a:

  • - le superfici riferite agli interventi di nuova edificazione, ampliamento e aree a standard, fermo restando che i valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi ed attrezzature di interesse collettivo rappresentano dei minimi;
  • - le destinazioni d'uso, quando esplicitamente indicate, con la precisazione che i valori ad esse riferiti nelle schede norma di cui al punto 3 potranno subire modificazioni dell'ordine del 5% in aumento o in diminuzione in caso di nuova edificazione è del 10% in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  • - il numero dei piani;
  • - i tipi edilizi quando indicati;
  • - gli interventi sugli edifici esistenti;
  • - gli strumenti di attuazione.

6. Nella tavola 'Tutele individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena' sono riportate le aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici censiti dal PTC, con la nuova perimetrazione ridefinita in conseguenza degli approfondimenti del quadro conoscitivo effettuati in sede di redazione del Regolamento Urbanistico; gli interventi che tale strumento prevede, disciplinati dalle presenti norme, risultano verificati e dunque coerenti e conformi ai criteri ed agli obiettivi del PTC; le eventuali varianti al presente Regolamento Urbanistico, anche se parziali, dovranno verificare e dimostrare il rispetto delle tutele delle aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici, così come perimetrate nella tavola di cui sopra, in relazione ai contenuti degli artt. L5, L8 e L9 delle Norme del PTC.

Art. 3 Livelli di prescrizione

1. Il Regolamento traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale, in norme e prescrizioni.

2. Esse sono rivolte sia a soggetti pubblici che privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

  1. - a livello generale, definendo i criteri per la salvaguardia ecologica;
  2. - a livello specifico, definendo usi del suolo e modalità d'intervento.

Art. 4 Livello generale

1. Comprende le norme relative alla salvaguardia ecologica; esse indicano le modalità di progettazione di impianti, manufatti ed attrezzature riferite alle risorse naturali del territorio, così come individuate dalla L.R. 5/95: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora.

2. Sono contenute nel Titolo IV delle presenti Norme tecniche.

Art. 5 Livello specifico

1. Comprende le norme e prescrizioni relative agli usi del territorio ed alle modalità di intervento; esse indicano il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio e forniscono indicazioni riguardanti gli interventi di trattamento del suolo, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di trasformazione.

2. Sono contenute nella parte 2ª Livello specifico, delle presenti Norme tecniche.

Titolo II Linguaggio del Piano

Capo I Termini d'uso corrente e termini specifici

Art. 6 Sistema e subsistema

1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in subsistemi.

3. I subsistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

Art. 7 Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Per zone ad esclusiva funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.

2. Tali aree sono in particolare caratterizzate dalla presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; emergenze del paesaggio agrario; rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; investimenti pubblici in materia di irrigazione.

Art. 8 Zone a prevalente funzione agricola

1. Per aree agricole a prevalente funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività produttiva soffre di alcune limitazioni d'uso derivanti da un concorso di fattori quali ad esempio: l'elevata frammentazione fondiaria; la mancanza di soggetti attivi nella produzione agricola (anche accessoria) e nel mantenimento del paesaggio agrario e dei fabbricati rurali; le condizioni agro-climatiche poco favorevoli.

Capo II Parametri urbanistici

Art. 9 Allineamento

1. L'allineamento rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di uno o più edifici; rispetto ad esso sono possibili arretramenti parziali, ma non sono ammessi sbalzi (ad eccezione di pensiline e gronde).

Art. 10 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; l'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml.. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 8,00; ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml. Per una più chiara interpretazione ed applicazione della norma, anche in presenza di casi particolari, si rimanda a quanto indicato nell'allegato 1.2

3. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 11 Indice di edificabilità fondiaria

1. L'indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Art. 12 Limite di edificabilità

1. Rappresenta l'area all'interno della quale potranno essere disposti i nuovi volumi; la proiezione orizzontale degli stessi dovrà essere contenuta entro il perimetro indicato nelle tavole "Usi e modalità d'intervento"; potranno superare tali limiti pensiline e aggetti di gronda in genere contenuti entro la dimensione di metri uno.

Art. 13 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 al livello del caposaldo.

2. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, l'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal precedente art. 10.

3. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, o di passaggio in trincea per rampe di accesso a garages o cantine, interrate o seminterrate, il numero di piani si intende relativo al piano originario di campagna del fronte a valle così come meglio indicato nell'allegato 2

Art. 14 Rapporto di copertura (Rc = Sc /Sf)

1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 15 Superficie accessoria (Sa)

1. La superficie accessoria è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici relative a: cavedi, chiostrine, vani-scala condominiali interni ed esterni, scale esterne, vani-ascensori, ballatoi condominiali, balconi, logge (di superficie complessiva superiore a mq. 6,00 per ogni unità immobiliare), terrazzi (escluse le coperture piane praticabili), portici, gallerie e pilotis quando non di uso pubblico, sottotetti non abitabili (per la parte di superficie con altezza uguale o superiore a 1,50 mt.); autorimesse fuori terra (per la parte eccedente la quantità minima di parcheggi previsti dalle norme vigenti e dalle presenti norme); locali interrati oltre il primo livello e locali interrati esterni alla proiezione del perimetro dell'edificio stesso, esclusa la superficie necessaria al reperimento di posti auto secondo le norme del Regolamento Urbanistico.

1bis. Le superfici del primo livello interrato e/o seminterrato interne alla proiezione del perimetro dell'edificio pur costituendo superficie accessoria, non vengono computate ai fini della verifica degli indici urbanistici.

2. I pilotis di uso condominiale saranno computati al 50% della superficie effettiva; saranno in ogni caso consentiti anche oltre i limiti derivanti dall'applicazione degli indici urbanistici quando specificatamente previsti dalle schede norma.

2bis. Nel caso in cui la sommatoria di tutte le superfici accessorie sia maggiore di quella consentita, la parte in eccesso potrà essere computata come Superficie Netta (Sn).

Art. 16 Superficie coperta (Sc)

1. La superficie coperta è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti, le logge, con l'esclusione di pensiline, balconi e gronde.

Art. 17 Superficie fondiaria (Sf)

1. La superficie fondiaria è la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all'edificazione, con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di rispetto appositamente individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

Art. 18 Superficie netta (Sn)

1. La superficie netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell'edificio, fatta esclusione di: muri perimetrali; cavedi; chiostrine; vani-scala condominiali; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi, logge; terrazzi; coperture piane praticabili; portici, gallerie e pilotis, sottotetti non abitabili; cantine ed autorimesse ed in genere tutti i locali interrati o seminterrati.

1 bis. Le scale interne alle singole unità immobiliari sono computate per ogni singolo piano nel calcolo della superficie netta così come meglio indicato negli schemi allegati alle presenti norme (Allegato 5).

2. Qualora nella normativa urbanistica vengano previsti aumenti di Sn in percentuale rispetto a quella esistente, il computo di questa sarà condotto considerando:
per le residenze: la Sn calcolata sugli ambienti abitabili;
per le altre destinazioni d'uso: la Sn riferita agli ambienti agibili di altezza uguale o superiore ai 2.70 mt.

Art. 18bis Superficie utile (Su)

1. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 19 Superficie permeabile di pertinenza

1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 20 Superficie territoriale

1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati, di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Titolo III Modalità d'attuazione del Piano

Art. 21 Disposizioni generali

1. Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico e disciplinati nella Parte 2ª - Livello specifico delle presenti norme si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, così come disciplinato dalle "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie" L.R. 14 ottobre 1999, n.52 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le aree di trasformazione (AT), individuate nelle tavole "Usi e modalità d'intervento", costituiscono dei contesti dove è richiesta una progettazione unitaria o coordinata; l'attuazione delle previsioni urbanistiche all'interno di tali aree dovrà avvenire con intervento convenzionato per le aree individuate con la sigla ATCC o previa redazione dello strumento urbanistico attuativo per quelle individuate con la sigla ATPA.

3. L'attuazione delle aree individuate con la sigla ATSN dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle relative schede norma di cui al Titolo X Capo II delle presenti norme ed il cui valore prescrittivo è stabilito dal precedente art. 2.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree di cui al precedente comma 3, nonchè per le aree identificate con la sigla ATPA, potranno essere ammesse anche variazioni, più o meno parziali, alle indicazioni contenute nelle singole schede e più in generale nel RUC; in tali casi dovrà essere sottoposta all'Amministrazione Comunale una "proposta di variazione" alla scheda norma, redatta in conformità allo schema grafico e testuale della stessa, che esponga chiaramente le motivazioni in base alle quali si richiedono le variazioni e che dimostri il rispetto dei parametri indicati dalla scheda norma originaria riferiti all'altezza degli edifici, alle quantità edificabili ed alle quantità minime di standard previste e di non comportare una riduzione della qualità urbanistica della proposta originaria.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione valuti la "proposta di variazione" rispondente ai criteri indicati al precedente comma 4 e ne disponga pertanto l'approvazione, la modalità di attuazione avverrà in tal caso solo ed esclusivamente attraverso Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, redatto in conformità ai parametri urbanistici ed alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla "proposta di variazione" approvata.

6. Le variazioni alle schede norma o alle indicazioni cartografiche contenute nelle tavole del RU per le aree ATPA che seguono la procedura descritta ai precedenti comma 4 e 5, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico.

7. Per le aree AT elencate nell'art. 124 del Titolo X "Aree di trasformazione urbanistica" delle presenti norme, valgono le prescrizioni in esso riportate.

8. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse, gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda normativa di cui all'art. 116.

9. Quando nelle schede normative degli edifici rurali e delle case sparse la modalità di attuazione indicata risulta l'intervento diretto sottoposto ad autorizzazione, è esclusa la possibilità di subordinare gli interventi previsti alla denuncia di inizio della attività, in applicazione dei disposti dell'art. 4 comma 5 lettera f) della L.R. 14 ottobre 1999 n.52 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; quando la modalità di attuazione prevista è l'intervento diretto con attestazione di conformità, questi potranno essere subordinati alla denuncia di inizio della attività, esclusi i casi previsti dal comma 5 dell'art.4 della suddetta Legge Regionale ed esclusi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al comma 1 dell'art.3 della suddetta Legge Regionale, che sono comunque sottoposti a concessione edilizia.

10. Quando nelle stesse schede normative di cui al comma precedente, la modalità di attuazione indicata risulta il Piano di Recupero, sono consentiti, fino alla approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.

11. Nelle zone del territorio non comprese nelle aree di cui ai precedenti comma 2, 3, 6, 7 e 8, gli interventi previsti si attuano mediante intervento edilizio diretto, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 Zone omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art.2 del citato D.M.:

  • Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq;
  • Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili
  • Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 23 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso pubblico

1. Ai fini del calcolo degli standard urbanistici, se ne è garantito l'uso pubblico, sono considerati spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le seguenti destinazioni d'uso:

  1. - Sa: servizi amministrativi
  2. - Sb: servizi per l'istruzione di base;
  3. - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi ;
  4. - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria;
  5. - Sr: servizi religiosi;
  6. - St: servizi tecnici;
  7. - Vg: giardini;
  8. - Vp: parchi;
  9. - Pz: piazze;
  10. - Ps: campi sportivi scoperti;
  11. - Ss: servizi sportivi coperti;
  12. - Mp: parcheggi coperti;
  13. - Ms: parcheggi scoperti

2. Le aree individuate nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento" con specifica sigla, riferita alle destinazioni d'uso elencate al precedente comma 1 devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.

3. Nelle predette aree i parametri urbanistici da adottare per la realizzazione di eventuali nuove volumetrie saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale in sede di progettazione preliminare, in riferimento alle singole esigenze del servizio stesso.

4. Nelle aree di proprietà comunale possono essere realizzati parcheggi interrati così come previsto dall'art.9 comma 4º della Legge n.122/89.

5. All'interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, campi all'aperto, spogliatoi, servizi igienici ecc., previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione e gestione degli spazi adiacenti.

6. All'interno dei servizi sportivi coperti, così come definiti al successivo art. 66, sono consentite anche attività commerciali (Tc) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della Sn complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

Art. 24 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. In aggiunta alle superfici di parcheggio stabilite dall'art.41 sexies della legge 17/08/1942, n.1150 come modificata dall'art.2 della legge 24/03/1989, n.122, dovranno essere reperiti negli stessi edifici o nelle aree di pertinenza, ulteriori aree di sosta secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali con unità abitative superiori a 42 mq di Sn, fatta eccezione per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, 1 posto auto; per interventi che complessivamente superano le 5 unità immobiliari è ammessa la riduzione di 1 posto auto ogni 5 unità immobiliari.;
    A titolo esemplificativo e per facilità di calcolo si riportano i valori dei posti auto minimi, già comprensivi di quelli richiesti dalla legge n.122/89, che e necessario prevedere complessivamente per ogni nuovo intervento edilizio residenziale.
    Sn ≤ 42 mq. 1 posto auto
    Sn > 42 mq. e ≤ 90 mq. 2 posti auto
    Sn > 90 mq e < 140 mq 3 posti auto
    Sn > 140 mq. 4 posti auto
  2. b. per tutte le nuove attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, così come definite all'art. 62, 1 posto auto ogni 100 mq. di Sn. alla quale andrà aggiunta la quantità definita dalla legge 122./1989. Ai fini del calcolo della superficie minima prevista dalla legge n.122/89, il volume del fabbricato si calcolera moltiplicando la superficie netta per un'altezza virtuale di metri 4.00; nel caso di altezza inferiore a metri 4.00, dovrà invece essere utilizzata quella effettiva.
  3. c. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 63, oltre le quantità stabilita dalla legge 122/1989, un numero adeguato di appositi spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci oltre a parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - esercizi di vicinato e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a mq.250, 1mq. per ogni mq. di superficie di vendita; previo assenso degli uffici competenti tali parcheggi potranno essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione della carreggiata stradale;
    • - medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, fino a 1500 mq. di superficie, mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;
    • - grandi strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie superiore a mq.1500, mq.2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed altri spazi destinati a funzioni complementari quella commerciale);
  4. d. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 65 e le attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 64, limitatamente agli alberghi, villaggi albergo, residenza turistico alberghiera, 2,5 posti auto ogni 100 mq. di Sn, quantità già comprensiva della superficie minima prevista dalla legge n.122/89.

2. Le quantità di cui al precedente comma 1 lettera c, d) dovranno essere reperite obbligatoriamente all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico, con atto d'obbligo unilaterale, nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso; per gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a 1500 mq., nonche per le attività previste negli artt.61, 64 e 65, quando comprese all'interno delle UTOE A1.3, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1-10 è consentito, quando si dimostri l'impossibilità di reperire le necessarie aree di parcheggio, non realizzare i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, versando un contributo pari al loro costo di costruzione, da determinarsi secondo coefficienti stabiliti dall'Amministrazione Comunale; tali importi saranno vincolati ed utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per la costruzione di parcheggi stanziali e di relazione, di superficie o interrati, da realizzarsi in corrispondenza o in prossimita delle medesime attività commerciali; nel caso di ampliamento delle superfici di vendita dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata; per le medie e grandi strutture di vendita il rispetto dei parametri è richiesto anche nei casi di nuova autorizzazione e/o di modifica del settore merceologico e/o del servizio anche quale condizione di efficacia del titolo amministrativo abilitante; i parcheggi stanziali nelle altre UTOE possono essere ammessi anche su aree pubbliche qualora riconosciuti sufficienti dagli uffici competenti.

3. Le norme di cui al comma 1 non si applicano agli edifici esistenti ed a quelli che alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico risultino in costruzione o per i quali sia già stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia alla costruzione o al cambiamento di destinazione d'uso; in tutti gli altri casi, compreso interventi di frazionamento e di cambiamento di destinazione d'uso, è necessario reperire gli spazi a parcheggio pari al maggior carico urbanistico, secondo i parametri di cui sopra.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta, secondo le modalità di cui ai comma precedenti, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

5. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 101 delle presenti norme.

Art. 25 Indicazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione carburante

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, completi dei locali commerciali e di servizio ad essi pertinenti e meglio specificati nel comma 7, è consentita nelle aree contraddistinte nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla Mc.

2. I nuovi impianti o eventuali modifiche di quelli esistenti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. - fronte strada: min. 60 ml.
  2. - profondità: min. 12 ml.
  3. - larghezza accessi: min. 15 ml. (con almeno due accessi se su strada Statale)
  4. - aiuola spartitraffico fra gli accessi: lunghezza almeno 30 ml., larghezza 0,50 ml., cordolo almeno 0,20 ml. di altezza;
  5. - dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali. Le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica;

3. Per gli impianti fuori dai centri abitati, dovrà essere verificato inoltre che:

  1. - la distanza da incroci, dossi o curve (con raggio minore di 100 ml.) sia minimo 95 ml.
  2. - la pendenza massima della strada Statale sia minore del 5%;
  3. - la distanza dalle fermate di autobus sia almeno 50 ml.

4. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra.

5. Per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani, di cui uno interrato o seminterrato.

6. Tutti i locali, qualsiasi destinazione d'uso essi abbiano dovranno:

  1. - essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada;
  2. - avere un rapporto di copertura complessivo minore del 15% e comunque con una superficie utile massima di 500 mq.
  3. - almeno il 30% della superficie dell'impianto deve essere permeabile e sistemata a verde con idonee alberature di alto fusto;
  4. - l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 6,00 ml. (misurata all'estradosso)
  5. - in caso di attività commerciali, dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita per le relative attività commerciali come indicato al precedente art. 24.

7. Con la destinazione d%u2019uso Mc, oltre agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono ammessi esclusivamente i servizi commerciali di ristoro, di deposito e commercializzazione di prodotti petroliferi in genere, anche per usi diversi dall%u2019autotrazione (agricolo, riscaldamento, ecc.) nonché la vendita di servizi di assistenza legati all%u2019attività del distributore (autofficina, ricambi etc...).
Tali attività diverse e collaterali rispetto all%u2019attività propriamente di distribuzione carburanti dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti:

  1. - non potranno sorgere in aree classificate come Mc se non in presenza di un impianto di distribuzione carburanti;
  2. - se attinenti alla classificazione commerciale e diversi dalla vendita di prodotti petroliferi, dovranno configurarsi nel limite massimo di numero due esercizi di vicinato ai sensi della normativa commerciale vigente.
  3. - I depositi dei prodotti petroliferi dovranno essere realizzati in manufatti interrati e nel rispetto della disciplina urbanistica di tutela degli acquiferi.

Titolo IV Salvaguardia ecologica

Capo I Disposizioni generali

Art. 26 Finalità

1. Le norme contenute negli articoli successivi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, la gestione del patrimonio botanico-vegetazionale esistente e di futuro impianto.

2. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano, ferme restando le eventuali prescrizioni specifiche riferite alle singole UTOE riportate al successivo Titolo VI.

2 bis. Tutti gli interventi di trasformazione interessati, dovranno inoltre rispettare le misure di mitigazione specificatamente previste nella Valutazione Integrata della Variante di assestamento al P.S. ed al R.U. del 2009.

3. L'Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

4. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si rimanda specificamente a quanto contenuto nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le aree ricadenti entro tutela degli artt.L8 ed L9 del PTCP così come riportate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, potranno essere previste solo sistemazioni a terra, mentre non potranno essere realizzate nuove edificazioni di qualsiasi natura ad esclusione di interventi di sistemazione ambientale che potranno comportare la sola realizzazione di piccoli annessi temporanei in conformità con quanto stabilito dal successivo art.122

Capo II Acqua

Art. 27 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire da 5 ml. dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; per una fascia di ml. 80 da ambo i lati, è inoltre vietato lo spargimento di liquami di qualsiasi tipo.

3. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

4. Sono vietati:

  1. - lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
  2. - ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
  3. - gli interventi di cementificazione in alveo.

5. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; la indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

6. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

7. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  • a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • b) è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali.
  • c) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;

8. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 28 Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 29 Casse di espansione

1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione, nonché impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti planimetrici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") e smi. La realizzazione di tali impianti dovrà prevedere il ripristino dei luoghi antecedenti all'esecuzione dei lavori alla cessazione della loro attività produttiva.

Art. 30 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 32 Argini

1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

2. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

3. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.

4. Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 33 Guadi

1. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 34 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. n.236 del 24/05/1988 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:

  1. a) zone di tutela assoluta
  2. b) zone di rispetto
  3. c) zone di protezione

Per tali aree di salvaguardia, se generate da opere di captazione e/o sorgenti destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto, che rivestono carattere di pubblico interesse, si applica la disciplina prevista dal PTC per le classi di sensibilità 1, ai sensi artt.4 e 5 dell'Allegato 2 del PTC.

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 mt.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumita pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio; i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  • - 10 mt. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  • - 30 mt. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non e garantita la perfetta tenuta;
  • - 50 mt. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  • - 100 mt. dai cimiteri;
  • - 200 mt. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

5. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 del D.P.R. 236/88.

6. Nelle zone di rispetto sono vietate:

  1. a) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b) l'accumulo di concimi organici;
  3. c) la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d) la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e) lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f) l'apertura di cave;
  7. g) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i) i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j) gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k) il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

7. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  • - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprieta per zone con elevata densita di orti privati).
  • - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati.
  • - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento.
  • - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilita, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del D.L., che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualitàdelle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

10. Ai fini della tutela delle falde idriche, in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 13 delle note normative del Piano Strutturale e nel Capo A (tutela degli acquiferi) del P.T.C., dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. A2 e A3 del Piano Territoriale di Coordinamento e le seguenti norme in relazione al grado di vulnerabilità indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi della zona di Belvedere (Metodo Sintacs) (tav. f.1) e allegata al R.U. e per il resto del territorio, indicato dalla Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Metodo VAZAR); seguendo la seguente correlazione tra grado di vulnerabilità e classi di Sensibilita:

  1. vulnerabilità Estremamente Elevata - Sensibile di classe 1
  2. vulnerabilità Elevata - Sensibile di classe 1
  3. vulnerabilità Alta - Sensibile di classe 2
  4. vulnerabilità Medio-Alta - Sensibile di classe 2
  5. vulnerabilità Media - Non sensibile
  6. vulnerabilità Medio-Bassa - Non sensibile
  7. vulnerabilità bassa - Non sensibile
  8. vulnerabilità bassissima - Non sensibile
  1. - Classe Ee - E (pericolosità Elevata)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A2 del Capo A delle Norme del PTC , in quanto aree Sensibili di Classe 1;in tali aree dovrà essere evitato, l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U. o di inerti, stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, lavorazioni industriali comportanti rilasci inquinanti, depositi o distributori di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, apertura di nuove cave etc.; le eventuali nuove fognature devono essere alloggiate in manufatti impermeabili e facilmente ispezionabili; di ogni tracciato sarà redatto lo sviluppo ed il rilievo planialtimetrico; l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolo intensivo e all'allevamento dovranno costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondi, la pratica e la permanenza non siano eccessivi; dovranno essere previste forme di monitoraggio consistenti in controlli periodici dell'acqua di falda (basati quando mancanti altri punti di prelievo su una rete di piezometri da realizzare) al fine di verificare la compatibilità dell'uso con la qualitàdell'acqua di sottosuolo; data la possibilità che un inquinamento presente nei corsi d'acqua venga trasmesso alle falde, dipendente dalla relazione idraulica tra di loro, e necessario un accurato controllo degli scarichi e il monitoraggio chimico delle acque di superficie; deroghe a queste limitazioni sono possibili eccezionalmente solo in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
    In queste aree la messa in opera di pali trivellati di fondazione e/o di scavi profondi è vietata, a meno che non si dimostri, attraverso specifici studi geognostici ed idrogeologici, che il livello piezometrico statico della falda è a profondita sufficientemente lontana ( almeno 2 m) dalla base dell'opera e che se ne garantisce la protezione.
    Tali studi idrogeologici e geognostici dovranno costituire parte integrante dei progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del relativo atto abilitativo.
  2. - Classe A - M (pericolosità Alta-Media)
    In tali aree si applica la disciplina dell'art. A3 del Capo A delle Norme del PTC in quanto aree Sensibili di Classe 2. Deve essere evitato l'insediamento di attività o infrastrutture potenzialmente inquinanti o da autorizzare con opportune opere di tutela, da espandere al pascolo e allevamento; forte limitazione nello spandimnento di reflui e divieto di accantonamento e stoccaggio di materiali inquinanti; aree industriali esistenti o future dovranno adeguare le superfici pavimentate con sistemi di collettamento delle acque meteoriche in modo da eliminare le acque di primo dilavamento (prima pioggia); cisterne (da regolamento) alimentate solo da pluviali e non con l'acqua dei piazzali; eventuale deroga sulla superficie permeabile (anche nulla), a meno che non sia in area effettivamente non transitabile o non interessabile da immissioni accidentali di qualsiasi sostanza; deroghe a queste limitazioni sono possibili in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e lasciate disponibili strumentazioni di monitoraggio, misurate la permeabilità di livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinante idroveicolato e producendo un modello di previsione con modalità scientificamente aggiornate.
  3. - Classe B - (pericolosità Medio-Bassa)
    le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti sono ammesse con riserva; dovendosi comunque escludere il rischio di inquinamento, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate, di norma, solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento o alla progettazione /gestione delle opere di salvaguardia.
  4. - Classe B1 - (pericolosità Bassissima o nulla)
    la bassa permeabilità delle rocce raggruppate in questa unità non consente il trasferimento idroveicolato dell'inquinante e quindi rende limitato il rischio di inquinamento di risorse idriche che in ogni caso sono di modesta importanza; non e previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare, fatte salve le verifiche puntuali: questa bassa permeabilità favorisce pero il ruscellamento delle acque e quindi il trasferimento degli inquinanti all'acqua di superficie e ad eventuali aree a vulnerabilità più elevata.

Capo III Aria

Art. 35 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito in particolare dalle barriere vegetali e dalle masse boschive.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 36 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. In base alla legislazione vigente dovrà essere effettuata la classificazione in zone del territorio comunale delimitando aree con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e indicando le misure di controllo atte a garantirne il rispetto.

2. Per le misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore dovrà essere previsto il potenziamento di barriere vegetali; esse assolveranno alle funzioni ambientali di fono-assorbenza e di abbassamento delle concentrazioni di inquinanti chimici; solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali, si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 37 Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria

1. Per le misure di riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (fenomeno sinteticamente definito "isola di calore urbano") il Regolamento Urbanistico individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e di ripristino, laddove possibile, di superfici permeabili che contribuiscano a riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

Art. 38 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come evidenziato nella tav. "Vincoli e zone particolari", l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti, nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,3 µt in riferimento alla in riferimento alla Legge Quadro nazionale 36/2001 e relativi decreti di attuazione (Dpcm 8 luglio 2003).

Art. 39 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 37 del 21/03/2000, dovrà provvedere a:

  1. a) adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  2. b) predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  3. c) effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla L.R. 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso P.R.P.I.L.

Capo IV Suolo e sottosuolo

Art. 40 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente reimpiegato nei lavori di ripristino.

3. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

4. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

5. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica.

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

7. In ogni caso le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei elaborati tecnici.

Art. 41 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione

.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a m 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti ) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 42 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

2. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

3. È consentita la pavimentazione bituminosa della viabilità poderale interna solo nei casi in cui l'intervento sia giustificato da particolari caratteristiche orografiche, di accessibilità ai centri aziendali e di specifiche esigenze dell'azienda agricola.

4. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente tramite P.M.A.A. o nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica e/o dalla tavola n.3 del Piano Strutturale.

5. Per la realizzazione delle nuove strade rurali dovranno comunque essere minimizzati i movimenti di terra e le opere di sostegno, prevedendo opportune forme di inserimento paesistico-ambientale.

Art. 43 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti devono essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

Art. 44 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree agricole sono da privilegiare quegli ordinamenti colturali che compatibilmente con le esigenze produttive garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 45 Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si deve minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalita idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nelle aree impermeabilizzate relative alle nuove espansioni e secondo quanto indicato nel successivo articolo le acque superficiali meteoriche devono essere recapitate in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

3. Deve essere assolutamente evitato in ogni caso di interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

4. Gli interventi di nuova realizzazione, oltre all'uso di dispositivi che minimizzino l'impermeabilizzazione del suolo e lo smaltimento indiscriminato dei reflui nella rete fognaria, dovranno prevedere il corretto deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche e superficiali, garantendo anche con opere il corretto inserimento del nuovo manufatto nella rete idraulica pubblica.

5. Fatta salva la produzione di certificazioni ufficiali rilasciate da ditte produttrici, si chiariscono, allo scopo di semplificare il calcolo, i seguenti indici di permeabilità:

  1. - superfici permeabili (indice di permeabilità 100%) superficie in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscano almeno l%u201980% di filtrazione dell%u2019acqua.
  2. - superfici permeabili (indice di permeabilità 50%) superficie in grado di assorbire almeno il 50% delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite con masselli e blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa di elementi con fuga di adeguata dimensione ed inoltre quelle che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscono almeno il 50% di filtrazione dell%u2019acqua.
  3. - superfici impermeabili (indice di permeabilità 0%) superficie in grado di assorbire meno del 50% delle acque meteoriche, per le quali vanno previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; rientrano in questa classificazione le superfici finite in calcestruzzo, conglomerato bituminoso, le pavimentazioni su fondazioni o sottofondo impermeabile.

Art. 46 Bacini di accumulo

1. Ogni immobile di nuova costruzione dovrà essere dotato di un idoneo sistema di raccolta dell'acqua piovana (gronde, calate, cisterna o pozzo) e di adeguato impianto di distribuzione per l'uso della stessa.

2. Il sistema di raccolta dovrà essere in grado di immagazzinare una quantità d'acqua calcolata secondo i seguenti parametri:

  1. - mc. 0,113 ogni mq. di Sc (Superficie coperta) fino a mq. 200.
  2. - mc. 0,08 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 500.
  3. - mc. 0,05 per ogni ulteriore mq. di Sc fino a mq. 2000.
  4. - mc. 0,03 per ogni ulteriore mq. di Sc.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sarà valutata dall' U.T.C. la necessità e la possibilità di realizzare l'impianto di accumulo dell'acqua meteorica.

4. I bacini di accumulo devono essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità; tali bacini dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio.

5. I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 e secondo i parametri stabiliti negli indirizzi e parametri di gestione del sistema A1 area residenziale del Piano Strutturale.

Art. 47 Rilevati delle infrastrutture viarie

Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 48 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 49 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

Art. 50 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 51 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.

5. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 52 Fognature

1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite.

2. Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo "tradizionale" oppure di altro tipo, ad esempio tramite fitodepurazione.

3. All'interno dell'area di pertinenza dovranno essere previste sistemazioni a verde di filtro rispetto ai nuclei abitati, tenendo di volta in volta conto del contesto dove è inserito, cioè delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto di impianto arboreo.

Art. 53 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. È ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 1,50 fuori terra, con pali in legno od acciaio, senza cordonato e mascherata con siepe della macchia locale; è fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.
  2. - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.
  3. - per la recinzione dei resedi e delle aree di pertinenza degli edifici.

3. Le recinzioni con rete metallica hanno l'altezza massima di ml. 1,50 fuori terra, e devono essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento.

4. Nel caso della recinzione di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto. 5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

5. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria né in aree contigue ai subsistemi A1, A2 e A3.

6. È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

7. In relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione.

8. Per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali.

Art. 54 Recinti, tettoie e scuderie per cavalli

1. È ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e scuderie, se realizzati in strutture precarie in legno anche in aziende agricole aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 art. 3 della L.R. 64/95 (come previsto dal comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95) nei limiti di Sc = 20 mq/ha complessivamente per tettoie, scuderie e altri annessi di servizio, fino a un massimo di Sc = 200 mq.

2. L'altezza massima interna di dette strutture precarie dovrà essere pari a ml. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.

3. L'autorizzazione è accompagnata da una convenzione che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione.

4. Tettoie, scuderie e altri annessi di servizio destinati all'allevamento equino realizzati con strutture non precarie sono ammissibili solo nel rispetto dei minimi colturali previsti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 64/95 previa presentazione di P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95).

Capo V Ecosistemi della fauna e della flora

Art. 55 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  1. - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  2. - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  3. - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  4. - riabilitazione della viabilità campestre;
  5. - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 56 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone (prevalentemente biancospino, corniolo, prugnolo, sanguinello, sambuco in prossimità dei fossi), insieme a specie arboree autoctone.

2. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

3. Per le nuove siepi (non ornamentali) si suggerisce l'utilizzo di specie spontanee, tartufigene, produttrici di bacche per la fauna selvatica.

Art. 57 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua.

2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. b) favorire l'allontamento di specie infestanti quali Robinia ed Ailanto;
  3. c) ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  4. d) taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge;
  5. e) l'impianto di noci sia per individui singoli che a gruppetti;
  6. f) la ripulitura delle sponde dalla vegetazione invadente (arbustiva) tramite l'esclusivo taglio della parte aerea, da farsi per periodo luglio - novembre per evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna selvatica;

3. Sono invece vietati:

  1. a) gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. d) la captazione diretta di acqua per fini agricoli e orti urbani.

Art. 58 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1. In ambiente urbano e vietato l'abbattimento di elementi arborei di specie autoctone aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

1 bis. L'Amministrazione comunale autorizza l'abbattimento delle suddette essenze nei seguenti casi:

  • - piante malate, danneggiate o giunte a fine del loro ciclo vitale;
  • - piante che arrechino danni e/o pericolo per l'incolumita di edifici e manufatti esistenti;
  • - progetti generali di risistemazione dell'area e del verde in cui si preveda l'impianto di nuove essenze;
  • - realizzazione di nuovi interventi edilizi in cui non sia possibile ne opportuno il loro mantenimento;

2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

3. Sono vietate le potature a"tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. Vale su tutto il territorio del Comune di Colle Val d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26