Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 21 Disposizioni generali

1. Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico e disciplinati nella Parte 2ª - Livello specifico delle presenti norme si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, così come disciplinato dalle "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie" L.R. 14 ottobre 1999, n.52 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le aree di trasformazione (AT), individuate nelle tavole "Usi e modalità d'intervento", costituiscono dei contesti dove è richiesta una progettazione unitaria o coordinata; l'attuazione delle previsioni urbanistiche all'interno di tali aree dovrà avvenire con intervento convenzionato per le aree individuate con la sigla ATCC o previa redazione dello strumento urbanistico attuativo per quelle individuate con la sigla ATPA.

3. L'attuazione delle aree individuate con la sigla ATSN dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle relative schede norma di cui al Titolo X Capo II delle presenti norme ed il cui valore prescrittivo è stabilito dal precedente art. 2.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree di cui al precedente comma 3, nonchè per le aree identificate con la sigla ATPA, potranno essere ammesse anche variazioni, più o meno parziali, alle indicazioni contenute nelle singole schede e più in generale nel RUC; in tali casi dovrà essere sottoposta all'Amministrazione Comunale una "proposta di variazione" alla scheda norma, redatta in conformità allo schema grafico e testuale della stessa, che esponga chiaramente le motivazioni in base alle quali si richiedono le variazioni e che dimostri il rispetto dei parametri indicati dalla scheda norma originaria riferiti all'altezza degli edifici, alle quantità edificabili ed alle quantità minime di standard previste e di non comportare una riduzione della qualità urbanistica della proposta originaria.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione valuti la "proposta di variazione" rispondente ai criteri indicati al precedente comma 4 e ne disponga pertanto l'approvazione, la modalità di attuazione avverrà in tal caso solo ed esclusivamente attraverso Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, redatto in conformità ai parametri urbanistici ed alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla "proposta di variazione" approvata.

6. Le variazioni alle schede norma o alle indicazioni cartografiche contenute nelle tavole del RU per le aree ATPA che seguono la procedura descritta ai precedenti comma 4 e 5, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico.

7. Per le aree AT elencate nell'art. 124 del Titolo X "Aree di trasformazione urbanistica" delle presenti norme, valgono le prescrizioni in esso riportate.

8. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse, gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda normativa di cui all'art. 116.

9. Quando nelle schede normative degli edifici rurali e delle case sparse la modalità di attuazione indicata risulta l'intervento diretto sottoposto ad autorizzazione, è esclusa la possibilità di subordinare gli interventi previsti alla denuncia di inizio della attività, in applicazione dei disposti dell'art. 4 comma 5 lettera f) della L.R. 14 ottobre 1999 n.52 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; quando la modalità di attuazione prevista è l'intervento diretto con attestazione di conformità, questi potranno essere subordinati alla denuncia di inizio della attività, esclusi i casi previsti dal comma 5 dell'art.4 della suddetta Legge Regionale ed esclusi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al comma 1 dell'art.3 della suddetta Legge Regionale, che sono comunque sottoposti a concessione edilizia.

10. Quando nelle stesse schede normative di cui al comma precedente, la modalità di attuazione indicata risulta il Piano di Recupero, sono consentiti, fino alla approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.

11. Nelle zone del territorio non comprese nelle aree di cui ai precedenti comma 2, 3, 6, 7 e 8, gli interventi previsti si attuano mediante intervento edilizio diretto, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 Zone omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art.2 del citato D.M.:

  • Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq;
  • Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili
  • Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 23 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso pubblico

1. Ai fini del calcolo degli standard urbanistici, se ne è garantito l'uso pubblico, sono considerati spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le seguenti destinazioni d'uso:

  1. - Sa: servizi amministrativi
  2. - Sb: servizi per l'istruzione di base;
  3. - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi ;
  4. - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria;
  5. - Sr: servizi religiosi;
  6. - St: servizi tecnici;
  7. - Vg: giardini;
  8. - Vp: parchi;
  9. - Pz: piazze;
  10. - Ps: campi sportivi scoperti;
  11. - Ss: servizi sportivi coperti;
  12. - Mp: parcheggi coperti;
  13. - Ms: parcheggi scoperti

2. Le aree individuate nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento" con specifica sigla, riferita alle destinazioni d'uso elencate al precedente comma 1 devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.

3. Nelle predette aree i parametri urbanistici da adottare per la realizzazione di eventuali nuove volumetrie saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale in sede di progettazione preliminare, in riferimento alle singole esigenze del servizio stesso.

4. Nelle aree di proprietà comunale possono essere realizzati parcheggi interrati così come previsto dall'art.9 comma 4º della Legge n.122/89.

5. All'interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, campi all'aperto, spogliatoi, servizi igienici ecc., previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione e gestione degli spazi adiacenti.

6. All'interno dei servizi sportivi coperti, così come definiti al successivo art. 66, sono consentite anche attività commerciali (Tc) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della Sn complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

Art. 24 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. In aggiunta alle superfici di parcheggio stabilite dall'art.41 sexies della legge 17/08/1942, n.1150 come modificata dall'art.2 della legge 24/03/1989, n.122, dovranno essere reperiti negli stessi edifici o nelle aree di pertinenza, ulteriori aree di sosta secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali con unità abitative superiori a 42 mq di Sn, fatta eccezione per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, 1 posto auto; per interventi che complessivamente superano le 5 unità immobiliari è ammessa la riduzione di 1 posto auto ogni 5 unità immobiliari.;
    A titolo esemplificativo e per facilità di calcolo si riportano i valori dei posti auto minimi, già comprensivi di quelli richiesti dalla legge n.122/89, che e necessario prevedere complessivamente per ogni nuovo intervento edilizio residenziale.
    Sn ≤ 42 mq. 1 posto auto
    Sn > 42 mq. e ≤ 90 mq. 2 posti auto
    Sn > 90 mq e < 140 mq 3 posti auto
    Sn > 140 mq. 4 posti auto
  2. b. per tutte le nuove attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, così come definite all'art. 62, 1 posto auto ogni 100 mq. di Sn. alla quale andrà aggiunta la quantità definita dalla legge 122./1989. Ai fini del calcolo della superficie minima prevista dalla legge n.122/89, il volume del fabbricato si calcolera moltiplicando la superficie netta per un'altezza virtuale di metri 4.00; nel caso di altezza inferiore a metri 4.00, dovrà invece essere utilizzata quella effettiva.
  3. c. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 63, oltre le quantità stabilita dalla legge 122/1989, un numero adeguato di appositi spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci oltre a parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - esercizi di vicinato e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a mq.250, 1mq. per ogni mq. di superficie di vendita; previo assenso degli uffici competenti tali parcheggi potranno essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione della carreggiata stradale;
    • - medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, fino a 1500 mq. di superficie, mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;
    • - grandi strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie superiore a mq.1500, mq.2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed altri spazi destinati a funzioni complementari quella commerciale);
  4. d. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 65 e le attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 64, limitatamente agli alberghi, villaggi albergo, residenza turistico alberghiera, 2,5 posti auto ogni 100 mq. di Sn, quantità già comprensiva della superficie minima prevista dalla legge n.122/89.

2. Le quantità di cui al precedente comma 1 lettera c, d) dovranno essere reperite obbligatoriamente all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico, con atto d'obbligo unilaterale, nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso; per gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a 1500 mq., nonche per le attività previste negli artt.61, 64 e 65, quando comprese all'interno delle UTOE A1.3, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1-10 è consentito, quando si dimostri l'impossibilità di reperire le necessarie aree di parcheggio, non realizzare i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, versando un contributo pari al loro costo di costruzione, da determinarsi secondo coefficienti stabiliti dall'Amministrazione Comunale; tali importi saranno vincolati ed utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per la costruzione di parcheggi stanziali e di relazione, di superficie o interrati, da realizzarsi in corrispondenza o in prossimita delle medesime attività commerciali; nel caso di ampliamento delle superfici di vendita dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata; per le medie e grandi strutture di vendita il rispetto dei parametri è richiesto anche nei casi di nuova autorizzazione e/o di modifica del settore merceologico e/o del servizio anche quale condizione di efficacia del titolo amministrativo abilitante; i parcheggi stanziali nelle altre UTOE possono essere ammessi anche su aree pubbliche qualora riconosciuti sufficienti dagli uffici competenti.

3. Le norme di cui al comma 1 non si applicano agli edifici esistenti ed a quelli che alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico risultino in costruzione o per i quali sia già stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia alla costruzione o al cambiamento di destinazione d'uso; in tutti gli altri casi, compreso interventi di frazionamento e di cambiamento di destinazione d'uso, è necessario reperire gli spazi a parcheggio pari al maggior carico urbanistico, secondo i parametri di cui sopra.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta, secondo le modalità di cui ai comma precedenti, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

5. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 101 delle presenti norme.

Art. 25 Indicazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione carburante

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, completi dei locali commerciali e di servizio ad essi pertinenti e meglio specificati nel comma 7, è consentita nelle aree contraddistinte nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla Mc.

2. I nuovi impianti o eventuali modifiche di quelli esistenti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. - fronte strada: min. 60 ml.
  2. - profondità: min. 12 ml.
  3. - larghezza accessi: min. 15 ml. (con almeno due accessi se su strada Statale)
  4. - aiuola spartitraffico fra gli accessi: lunghezza almeno 30 ml., larghezza 0,50 ml., cordolo almeno 0,20 ml. di altezza;
  5. - dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali. Le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica;

3. Per gli impianti fuori dai centri abitati, dovrà essere verificato inoltre che:

  1. - la distanza da incroci, dossi o curve (con raggio minore di 100 ml.) sia minimo 95 ml.
  2. - la pendenza massima della strada Statale sia minore del 5%;
  3. - la distanza dalle fermate di autobus sia almeno 50 ml.

4. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra.

5. Per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani, di cui uno interrato o seminterrato.

6. Tutti i locali, qualsiasi destinazione d'uso essi abbiano dovranno:

  1. - essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada;
  2. - avere un rapporto di copertura complessivo minore del 15% e comunque con una superficie utile massima di 500 mq.
  3. - almeno il 30% della superficie dell'impianto deve essere permeabile e sistemata a verde con idonee alberature di alto fusto;
  4. - l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 6,00 ml. (misurata all'estradosso)
  5. - in caso di attività commerciali, dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita per le relative attività commerciali come indicato al precedente art. 24.

7. Con la destinazione d%u2019uso Mc, oltre agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono ammessi esclusivamente i servizi commerciali di ristoro, di deposito e commercializzazione di prodotti petroliferi in genere, anche per usi diversi dall%u2019autotrazione (agricolo, riscaldamento, ecc.) nonché la vendita di servizi di assistenza legati all%u2019attività del distributore (autofficina, ricambi etc...).
Tali attività diverse e collaterali rispetto all%u2019attività propriamente di distribuzione carburanti dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti:

  1. - non potranno sorgere in aree classificate come Mc se non in presenza di un impianto di distribuzione carburanti;
  2. - se attinenti alla classificazione commerciale e diversi dalla vendita di prodotti petroliferi, dovranno configurarsi nel limite massimo di numero due esercizi di vicinato ai sensi della normativa commerciale vigente.
  3. - I depositi dei prodotti petroliferi dovranno essere realizzati in manufatti interrati e nel rispetto della disciplina urbanistica di tutela degli acquiferi.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26