Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 120 Prescrizioni generali e localizzazione

1. Le nuove costruzioni rurali, residenze ed annessi, realizzate in applicazione della L.R. 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno porsi prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno porsi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi.

3. In caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo (ad esempio con presenza di masse e cortine boscate come schermatura) od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo).

4. Le nuove costruzioni rurali nelle aree collinari dovranno essere localizzate al di sotto della linea di crinale.

5. Non saranno consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra. Laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene consigliata l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.

6. Negli atti d'obbligo di durata ventennale previsti dalla legge Regionale 64/95 deve essere inserito l'impegno da parte del richiedente di rimuovere, trascorso un numero di 3 anni, qualora non siano più utilizzati a scopo agricolo, i seguenti manufatti: - tettoie realizzate in qualunque materiale destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli;

  • - ricovero di paglia e fieno;
  • - silos verticali e a trincea;
  • - serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica;
  • - prefabbricati a qualunque uso siano destinati.

7. La realizzazione di serre fisse deve essere accompagnata da opere di mitigazione dell'impatto visivo anche con schermature parziali, realizzate con vegetazione arborea e arbustiva sempreverde autoctona che non pregiudichi il soleggiamento interno; le serre con copertura stagionale si considerano "manufatti precari" e sono sottoposte alla procedura prevista dalla legislazione regionale (L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 121 Indicazioni riferite alla morfologia, alle tecniche costruttive ed ai materiali

1. Le nuove costruzioni rurali realizzate in applicazione della L.R. 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni dovranno impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto.

3. Per tale lettura gli edifici di riferimento sono quelli contenuti nelle schede relative all'analisi del patrimonio edilizio rurale; si dovranno analizzare i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, balconi, etc.
  • - disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
  • - caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

Art. 122 Piccoli annessi

1. È possibile realizzare piccoli ricoveri per animali e annessi agricoli (tettoie destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli, ricovero di paglia e fieno, silos verticali e a trincea, serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica) eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 64/95 e comunque con una superficie fondiaria non inferiore a 3.000 mq., solo se realizzati in struttura precaria, in materiali quali legno, canniccio, lamiera per la copertura e similari con l'esclusione di laterizio e calcestruzzo; la dimensione di tali annessi non potrà eccedere quella strettamente necessaria per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione del fondo.Tale dimensionamento sarà valutato in sede di esame del progetto.

2. La realizzazione di tali annessi è consentita comunque previa autorizzazione del sindaco a scadenza decennale e stipula di atto unilaterale d'obbligo di durata decennale, che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione; l'autorizzazione sarà rinnovabile previa presentazione di documentazione che ne dimostri la sussistenza della necessita aziendale. A semplice titolo esemplificativo si riportano nell'allegato 4 le tipologie consentite.

3. La realizzazione degli annessi definiti dal presente articolo, non è consentita nelle aree ricadenti nei sub sistemi B3 nei limiti di quanto meglio specificato nell'art.77, B4, C3.1, D1.2 secondo quanto diposto dall'art.85, co.6, D2.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26