Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Capo I Disposizioni generali

Art. 117 Indicazioni e parametri

1. Gli interventi di nuova edificazione, sono quelli finalizzati a creare una o più nuove opere autonome o dipendenti da altre preesistenti, secondo parametri riportati nelle presenti norme tecniche; per gli interventi relativi alla realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico, realizzate da soggetti istituzionalmente competenti, tali parametri sono demandati al progetto definitivo dell'opera da realizzare.

2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli allineamenti ed al limite di edificabilità così come rispettivamente definiti ai precedenti artt. 9 e 12.

Salvo diversa indicazione, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima dai confini e dai limiti di zona di ml. 5,00.

Negli interventi di nuova edificazione previsti dal Regolamento Urbanistico la Superficie accessoria del nuovo edificio, così come definita all'art. 15 non potrà essere superiore al 25% della Superficie netta consentita.

5. Per gli edifici a destinazione esclusiva non residenziale, il limite di cui al precedente punto 4 è esteso fino al 30% della Superficie netta consentita.

6. La superficie utile di ogni unità immobiliare ad uso residenziale non potrà essere inferiore a 55 mq. Sono ammesse unità immobiliari di superficie utile non inferiore a 42 mq per una percentuale del 20 % sul totale delle unità immobiliari realizzate arrotondata per eccesso o difetto all'unità.

Tali disposizioni non sono applicabili ai progetti già approvati in Commisione Edilizia prima dell'adozione della variante al Regolamento Urbanistico.

7. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 ed in particolare:

  • - nella realizzazione di nuovi edifici si dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria così come previsto negli indirizzi e parametri di gestione delle UTOE A.1 (Aree residenziali) del P.S.
  • - nella realizzazione di nuovi edifici produttivi dovranno essere verificate e rispettate le norme di cui al precedente art. 46 (Bacini di accumulo) delle presenti norme.

Art. 118 Nuova edificazione

1. Nelle aree contrassegnate con la sigla ne nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" sono previsti interventi di nuova edificazione che possono prevedere anche la demolizione degli eventuali edifici preesistenti ed il riassetto degli spazi aperti esistenti.

2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili dalle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

3. Per ciascuna area di nuova edificazione ne è previsto un intervento unitario da attuarsi con i parametri riportati al successivo art. 119.

4. Gli interventi di nuova edificazione dovranno dimostrare la coerenza con le strategie e le prescrizioni contenute nel Capo IV "Suolo e Sottosuolo" del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 119 Parametri edificatori e quantità minime per le aree ne

Parametri edificatori e quantità minime per le aree di Nuova Edificazione
Aree ne Ef=Sn/Sf Rc=Sc/Sf N° piani Prescrizioni
ne0 --- --- 1 Manufatti temporanei collegati esclusivamente all'attività dell'area sosta camper e da assoggettare ad Atto d'Obbligo
ne1 0.13 35% 2 Superficie media minima per appartamento mq 80.
ne1b 0.18 35% 3  
ne1c Sn max = 1837 mq 20% 3  
ne2a 0.18 35% 2  
ne2b 0.18 35% 6 Oltre ai volumi interrati ed alla Superficie accessoria da contenere entro il 30% della Sn
ne3 0.22 35% 2 -
ne4a 0.25 35% 2 Superficie media minima per appartamento mq 80.
ne4b 0.25 40% 2  
ne4c 0.25 35% 2  
ne4d 0.65 40% 2  
ne5a 0.30 35% 2  
ne5b 0.30 35% 2 Ambiti preferenziali per la localizzazione di interventi di edilizia economica e popolare (L.167/1962) con obbligo di prevedere una superficie minima a Tu/Tc di 400 mq.
ne5c 0.30 35% 3 Obbligo destinazione a Tc e/o Tu del P.T. complessivamente maggiore del 30 %
ne5d 0.30 35% 3  
ne5e Sn max = 2226 mq 25% 3  
ne6a 0.33 35% 2  
ne6b 0.33 35% 4  
ne7a 0.40 35% 2 Obbligo destinazione a Tc e/o Tu del P.T.
ne7b 0.40 45% 2  
ne7c 0.40 35% 2  
ne8a 0.45 35% 2  
ne8b 0.45 35% 3 Obbligo parcheggi al piano terra
ne9a 0.50 35% 3  
ne9b 0.50 35% 2  
ne10 0.55 35% 2  
ne11a 0.60 35% 2  
ne11b 0.60 35% 3  
ne12a 0.62 35% 4  
ne12b 0.62 35% 2  
ne13a 0.65 40% 3  
ne13b 0.65 40% 2  
ne14 0.55 45% 2  
ne15 0.76 40% 2  
ne16 0.30 35% 7 Obbligo destinazione a Tc e/o Tu del P.T. complessivamente maggiore del 30 %
ne17 - - - È ammessa esclusivamente la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati secondo le indicazioni contenute nella scheda norma.
È ammessa esclusivamente la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati secondo le indicazioni contenute nella scheda norma.
Per edifici esistenti, la modalità di intervento consentita è rq1.
ne17 --- --- --- È ammessa esclusivamente la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati secondo le indicazioni contenute nella scheda norma.

Capo II Nuovi fabbricati rurali ad uso abitativo e annessi agricoli (L.R. 64/95)

Art. 120 Prescrizioni generali e localizzazione

1. Le nuove costruzioni rurali, residenze ed annessi, realizzate in applicazione della L.R. 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno porsi prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno porsi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi.

3. In caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo (ad esempio con presenza di masse e cortine boscate come schermatura) od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo).

4. Le nuove costruzioni rurali nelle aree collinari dovranno essere localizzate al di sotto della linea di crinale.

5. Non saranno consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra. Laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene consigliata l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.

6. Negli atti d'obbligo di durata ventennale previsti dalla legge Regionale 64/95 deve essere inserito l'impegno da parte del richiedente di rimuovere, trascorso un numero di 3 anni, qualora non siano più utilizzati a scopo agricolo, i seguenti manufatti: - tettoie realizzate in qualunque materiale destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli;

  • - ricovero di paglia e fieno;
  • - silos verticali e a trincea;
  • - serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica;
  • - prefabbricati a qualunque uso siano destinati.

7. La realizzazione di serre fisse deve essere accompagnata da opere di mitigazione dell'impatto visivo anche con schermature parziali, realizzate con vegetazione arborea e arbustiva sempreverde autoctona che non pregiudichi il soleggiamento interno; le serre con copertura stagionale si considerano "manufatti precari" e sono sottoposte alla procedura prevista dalla legislazione regionale (L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 121 Indicazioni riferite alla morfologia, alle tecniche costruttive ed ai materiali

1. Le nuove costruzioni rurali realizzate in applicazione della L.R. 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni dovranno impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto.

3. Per tale lettura gli edifici di riferimento sono quelli contenuti nelle schede relative all'analisi del patrimonio edilizio rurale; si dovranno analizzare i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, balconi, etc.
  • - disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
  • - caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

Art. 122 Piccoli annessi

1. È possibile realizzare piccoli ricoveri per animali e annessi agricoli (tettoie destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli, ricovero di paglia e fieno, silos verticali e a trincea, serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica) eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 64/95 e comunque con una superficie fondiaria non inferiore a 3.000 mq., solo se realizzati in struttura precaria, in materiali quali legno, canniccio, lamiera per la copertura e similari con l'esclusione di laterizio e calcestruzzo; la dimensione di tali annessi non potrà eccedere quella strettamente necessaria per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione del fondo.Tale dimensionamento sarà valutato in sede di esame del progetto.

2. La realizzazione di tali annessi è consentita comunque previa autorizzazione del sindaco a scadenza decennale e stipula di atto unilaterale d'obbligo di durata decennale, che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione; l'autorizzazione sarà rinnovabile previa presentazione di documentazione che ne dimostri la sussistenza della necessita aziendale. A semplice titolo esemplificativo si riportano nell'allegato 4 le tipologie consentite.

3. La realizzazione degli annessi definiti dal presente articolo, non è consentita nelle aree ricadenti nei sub sistemi B3 nei limiti di quanto meglio specificato nell'art.77, B4, C3.1, D1.2 secondo quanto diposto dall'art.85, co.6, D2.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26