Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 115 Criteri generali di intervento

1. Gli interventi previsti e consentiti per gli edifici del centro antico sono indicati nella tavola "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:1000.

2. Per ciascuna unità edilizia, così come individuata nella tav. "Unità edilizie" in scala 1:1000 allegata allo "Studio urbanistico per il centro antico", è stata compilata una scheda di rilievo che riporta informazioni relative a: denominazione, toponimo, eventuale notifica e/o presenza di schedatura della Soprintendenza, destinazione d'uso prevalente ai vari piani, destinazione d'uso secondaria, notizie storiche; assieme alla descrizione delle caratteristiche principali dell'edificio e/o del complesso, possono essere presenti annotazioni, suggerimenti, indicazioni per gli interventi che vanno ad integrare le prescrizioni normative riferite ai singoli tipi d'intervento di cui al Capo II; la scheda rilievo assume pertanto carattere orientativo per la stesura e conseguente eventuale approvazione dei progetti riferiti ai diversi interventi consentiti dal Piano sulle singole unità edilizie.

3. Negli interventi sugli edifici del centro antico: Borgo e Castello, corrispondente all'UTOE A.1.3., dovranno essere rispettate, oltre alle norme del "Piano del colore e decoro delle facciate" ed alle disposizioni generali di cui al precedente Capo I, anche le seguenti prescrizioni:

  1. a. le aperture nuove o modificate dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e di proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale), senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare);
  2. b. gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  3. c. non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • architravi in cemento nelle aperture;
    • intonaco di cemento;
    • canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga
    • avvolgibili e rotolanti;
  4. d. in caso di interventi di restauro, conservazione o riqualificazione, di cui ai precedenti artt. 107, 108 e 109, i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera c) se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti.
  5. e. non è consentita la realizzazione di unità abitative di superficie utile inferiore a 42 mq. In caso di frazionamento delle unità immobiliari, la media della superficie utile dovrà essere comunque non inferiore a mq. 60.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26