Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 107 Aree da sottoporre ad interventi di restauro

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti che necessitano di interventi volti ad assicurarne, migliorarne e/o reintegrarne la funzionalità; ad essi viene riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, per testimonianza storica.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti interventi:
re - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art. 106, con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli edifici potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti.
  2. b) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti; gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del
  3. fabbricato o di una sua parte.
  4. c) Gli interventi sugli elementi complementari e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art. 106, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
  5. d) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi.
  6. e) Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con elementi tradizionali in laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano.
  7. f) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie Utile inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del
  8. progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  9. f1) Gli interventi di cambio di destinazione d'uso non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie utile inferiore a 42 mq;
  10. g) Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di valutazione del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata
  11. l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  12. h) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 108 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura morfologica, tipologica e materica.

2. In tali aree sono previsti e consentiti i seguenti interventi:

3. mu - manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti al precedente art. 106; tali tipi di intervento sono sempre consentiti, anche quando non specificamente indicati, ad eccezione dell'intervento di manutenzione straordinaria sugli edifici sottoposti ad intervento di restauro, così come disciplinato dal precedente art. 107.

4. cs - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art. 106, con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
    Gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato devono garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza.
  2. b) Gli interventi sugli elementi di completamento e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.106, saranno limitati ai soli elementi complementari interni; si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto.
  3. c) la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
  4. d) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi.
  5. e) nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano.
  6. f) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie Utile inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
  7. f1) Gli interventi di cambio di destinazione d'uso non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie utile inferiore a 42 mq;
  8. g) Potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso invece dalle presenti norme, sarà possibile valutare, in sede di valutazione del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori.
  9. h) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

Art. 109 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.
In tali aree si applicano le seguenti prescrizioni.
Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie Utile inferiore a 60 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare; condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga e che in tale caso l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti.
Gli interventi di cambio di destinazione d'uso non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Superficie utile inferiore a 42 mq;

2. In tali aree da sottoporre a riqualificazione sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:

3. rq1 - interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi del tipo d1 e d2, così come definiti al precedente art. 106 e con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioe interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
  2. b) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno alterare i volumi esistenti, la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrita degli spazi.
  3. c) Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili non dovranno comportare aggiunte ai volumi esistenti;
  4. d) In tutti gli altri casi, gli interventi non potranno comunque determinare aumenti di volume e di superficie netta;
  5. e) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi.

4. rq2 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le seguenti precisazioni:

  1. a) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi;
  2. b) La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte;
  3. c) i nuovi volumi ricostruiti nell'ambito delle operazioni definite al punto d4) del precedente art. 106, si intendono anch'essi quali volumi secondari, per tali interventi non è richiesto il rispetto delle distanze minime dai confini e dai limiti di zona.
  4. d) il rialzamento del sottotetto così come previsto al punto d.6 del precedente art. 106 è ammesso solo nei casi in cui l'altezza minima originaria del locale da rendere abitabile sia pari ad almeno cm. 170.
  5. e) è consentita la realizzazione e/o ampliamento di un livello interrato di altezza interna massima pari a 250 cm., se posto all'interno della proiezione del perimetro dell'edificio stesso e con solo accesso interno; nel rispetto di quanto previsto all'art. 34 comma 10 del Capo II del presente Regolamento.
  6. f) sono ammessi interventi che prevedano un aumento della superficie netta di pavimento ma che non alterino i volumi esistenti;
  7. g) nei fabbricati a destinazione produttiva, così come definiti al precedente art.62, è ammesso "una tantum" l'incremento della superficie netta di pavimento fino ad un massimo del 10% di quella esistente e senza alterare i volumi esistenti per quelli classificati rq2a e fino ad un massimo del 20% per quelli classificati rq2b;

5. rq3 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, "una tantum", che non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari e della superficie netta o accessoria superiore al 10% di quella esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.; nel caso di attività industriali e artigianali o ad esse assimilate, così come definite al precedente art.62, la stessa percentuale sarà riferita alla superficie coperta;

6. rq4 - interventi di ristrutturazione edilizia e di ricomposizione volumetrica, così come definiti al precedente art. 106, e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico che non comportino un aumento della superficie netta o accessoria superiore al 20% di quella esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.; nel caso di attività industriali e artigianali o ad esse assimilate, così come definite al precedente art. 62 la percentuale di cui sopra viene ridotta al 10% e sarà riferita alla superficie coperta;

7. rq5 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, limitatamente alle attività esistenti alla data di adozione del vigente Regolamento urbanistico, da attuarsi entro il limite massimo del 20% della Sn; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.

8. rq6 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di ampliamento anche volumetrico, limitatamente alla realizzazione di parcheggi coperti fuori terra, da attuarsi entro il limite massimo del 20% della Sn; tale ampliamento volumetrico non potrà essere cumulato con quello previsto alla lettera d) del precedente comma 4.

9. rq7 - interventi di recupero e sistemazione ambientale da realizzare mediante rimozione del materiale terroso accumulato sull'area utilizzata come discarica durante l'attività di escavazione e ricostituzione del paesaggio naturale preesistente.

9bis. rq8 - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106, e con le precisazioni di cui al precedente comma 4., oltre ad interventi di rialzamento della copertura fino ad massimo di 150 cm

Art. 110 Aree da sottoporre ad interventi di completamento o ricostruzione edilizia

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:

  • co: interventi di completamento edilizio, all'interno di aree già edificate, da attuarsi attraverso nuova edificazione e/o ampliamenti, secondo i parametri riportati al successivo art. 111, per tali interventi è richiesto il rispetto delle distanze minime dai confini e dai limiti di zona.
  • tr: interventi di ricostruzione edilizia, da attuarsi secondo i parametri riportati al successivo art. 112 o secondo quanto prescritto dall'eventuale scheda norma o ATCC.

Art. 111 Parametri edificatori e quantità minime per le aree co di completamento edilizio

1. co1

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.10 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura = 30%
  • - distanze dai confini 5 ml.
  • - altezza massima 1 piano

2. co2

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.20 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani

2bis. co2a

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.18 Sn/Sf
  • - altezza massima 2 piani

2ter. co2b

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.25 Sn/Sf
  • - altezza massima 2 piani
  • - in relazione all'area ubicata in località Cappuccini e collocata in fregio alla SP5, l'intervento dovrà essere corredato da appositi studi che verifichino la compatibilità del progetto con quanto stabilito dall'art.13.14 del PTCP2010.

2quater. co2c

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.68 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura = 50%
  • - altezza massima 2 piani
  • - in relazione all'area ubicata in località Cappuccini e collocata in fregio alla SP5, l'intervento dovrà essere corredato da appositi studi che verifichino la compatibilità del progetto con quanto stabilito dall'art.13.14 del PTCP2010.

2quinquies. co2d

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.27 Sn/Sf
  • - altezza massima 2 piani

3. co3a

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.50 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.

4. co3b

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.65 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 55%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.
  • nella zona ATCC in località La Badia, nell'ambito dell'area di pertinenza dovranno essere reperiti superfici da destinare a parcheggio per i dipendenti e visitatori pari a 5.000 mq.
  • - all'interno dell'UTOE A.2.2 la concessione di titoli abilitativi per interventi che comportano nell'area il superamento della densità complessiva di 3 mc/mq, potrà avvenire solo a seguito di approvazione di apposito piano attuativo di cui all'art.65 della L.R.1/2005 smi, esteso all'intera area e contenente precise disposizioni planivolumetriche.

4bis. co3c

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.65 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 50%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.
  • - il rapporto volumetrico (V/Sf) minore di 3 mc/mq

5. co4

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.45 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 30%
  • - altezza massima 2 piani

6. co5

  • - sono ammessi interventi di completamento per l'ampliamento di unità immobiliari esistenti fino ad un massimo del 20% della Sn e per la realizzazione di una nuova unità immobiliare della superficie massima di 80 mq. di Sn per le esigenze abitative dei figli; tali interventi sono consentiti per gli immobili esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e destinati alla residenza dei genitori da almeno 10 anni; l'intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo unilaterale mediante il quale sia previsto il divieto di vendita dell'immobile ampliato per almeno 20 anni dal rilascio dell'abitabilita e l'obbligo di residenza per almeno 10 anni per i figli con adeguate forme sanzionatorie,
  • - altezza massima 2 piani

7. co6

  • - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 ed ampliamento senza aumento delle unità immobiliari delle sole attività produttive esistenti documentate alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico e comunque entro il rapporto di copertura massimo del 45%; tali interventi saranno subordinati alla sottoscrizione di convenzioni o atti unilaterali d'obbligo nei quali sia previsto il divieto di frazionamento e/o vendita dell'unità immobiliare ampliata e di svolgervi la propria attività per un periodo non inferiore a 10 anni.
  • - altezza massima 2 piani

8. Belvedere (quantità derivanti dalla ex ATPA4)

co7a:

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.57 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 32%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.

co7b:

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.68 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 38%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.

co7c co7c*:

  • - gli indici saranno calcolati sulla somma delle superfici fondiarie relative all'indice co7c e co7c*;
  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.57 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 47%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.
  • - l'attuazione dell'indice è subordinata alla stipula di un atto di vincolo pertinenziale trascritto delle due aree co7c e co7c*.

Art. 112 Parametri edificatori e quantità minime per le aree tr di ricostruzione edilizia

Salvo diversa indicazione, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima dai confini e dai limiti di zona di ml 5,00.)
Fino all'attuazione delle trasformazioni previste dal seguente articolo sono ammessi solo interventi di tipo rq1 con possibilità di cambio di destinazione d'uso limitata al 10% dell'intera volumetria esistente.

Ai fini di questo articolo, non costituisce cambio d'uso l'attuazione di quanto previsto in materia di residenze per il personale di custodia con i limiti stabiliti dall'art.72, co.3, lett.a e applicabili anche al di fuori del sub sistema A2.

Parametri edificatori e quantità minime per le aree tr
  Sn consentita in percentuale sul volume esistente Sn n° piani Rc Prescrizioni
tr0 ---   2 --- Completa demolizione e ricostruzione del volume esistente
tr1 0.26   2 35 %  
tr2a 0.30   2 40 %  
tr2b 0,30   3   Obbligo di destinare il piano terra dell'edificio in Via Gramsci a funzioni direzionali e commerciali
tr3 0.16   3 35 %  
tr4 0.25   3 100%  
tr5 0.26   3 40% Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra
tr6a 0.23   2 35%  
tr6b 0.23   3 35 %  
tr7a 0.20   2 35 %  
tr7b 0.20   3 35 % Obbligo di destinare a Tc il piano terra
tr7c 0,20   3 35%  
tr8 0.20   2    
tr9 0.20   3   Obbligo di destinare il piano terra a parcheggi
tr10 0.50   2    
tr11   640 4   Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra e di realizzare un percorso pedonale di attraversamento verso il parco di S.Agostino
tr12   1680 2 35%  
tr13   300 2 30%  
tr14   220 2 30%  
tr15 0.35   3 30%  
tr16   280 2   Obbligo di destinare a Tc e/o Tu il piano terra
tr17   650 2    
tr18   2650 4 55% Obbligo di mantenere il muro perimetrale lato fiume
tr19   1800 3 45%  
tr20   3200 2 su fronte strada oltre a 2 piani aggiuntivi nella parte retrostante (seminterrata) 35% Obbligo di prevedere una quota minima del 5% da destinare a Tc/Tu.
Qualora sul fronte nord sia previsto uno spazio su pilotis privato di uso pubblico, è ammessa sul fronte interessato un'altezza massima di 3 piani.
tr21   340 2 di cui 1 seminterrato   Il volume attualmente destinato a refettorio deve essere mantenuto e integrato con il nuovo volume come descritto nella scheda ATSN27.
tr22 0.25   1    
tr23 0.17   2 35%  
tr24   2.300 2 30%  

Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono aree all'interno delle quali sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al precedente art. 106 lett. f).

2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire attraverso un intervento unitario da attuarsi secondo i parametri riportati al successivo art. 114 o, per quelle inserite all'interno delle aree di trasformazione AT, secondo quanto prescritto dalla relativa scheda norma.

Art. 114 Parametri edificatori e quantità minime di standard per le aree RU

Parametri edificatori e quantità minime di standard per le aree RU
Sn max. Rc max. n° piani max. Parcheggi pubblici: n° posti auto minimo Verde pubblico: mq. minimo
Ru12.000> 1040 %315500
Ru27.725(6)> 535 %5(7)100 (oltre a parcheggi pertinenziali per attività commerciali/direzionali)1.000+2.000(8)
Ru31450> 2030 %230500
Ru4450-30 %28-
Ru5950-30 %315-
Ru64.100> 1035 % (1)3/4(2)75(3)
Ru7a19.050 oltre al volume del fabbricato esistente dell'ex Stazione Ferroviaria> 5040 %53303.000
Ru7b4
Ru7c11
Ru7d4(5)
Ru7e3
Ru7f5
Ru7g4 (4)
Ru83.040> 1035 %840-

(1) tale superficie massima non comprende quella per eventuali volumi interrati o seminterrati destinati a parcheggio

(2) per gli edifici da costruire lungo la nuova viabilità sulla ex linea ferroviaria e misurati dal piano di campagna attuale

(3) la quantità è indicata all'interno della AT

(4) misurata da via delle Casette

(5) Sono ammesse altezze superiori a quelle massime previste, e comunque entro il limite massimo di ml. 24 misurati dalla quota di imposta a terra della ciminiera storica (+142.00m slm), per la realizzazione di edifici pubblici specialistici

(6) la capacità edificatoria indicata comprende edilizia agevolata in locazione e proprietà (fruente di finanziamento Regionale DDRT 4114/05) e recupero delle volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area verra occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa

(7) consentiti n.5 piani abitabili per una superficie coperta non superiore al 35% di quella complessiva e un'altezza massima non superiore a 22 ml.

(8) previsti 1000 mq a verde pubblico oltre ad un'area di 2000 mq destinata ad accogliere un nuovo edificio scolastico (materna); prevista inoltre la sistemazione ambientale dell'area posta a valle, da cedere successivamente all'Amministrazione Comunale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26