Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 97 Giardini Vg

1. I nuovi giardini dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati;

2. Non sono ammesse all'interno dei nuovi giardini aree attrezzate per lo sport;

3. Eventuali chioschi non potranno avere una Sc superiore a 4 mq.

Art. 98 Parchi Vp

1. Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di nuovi, si dovrà curare in particolare:

  • - il rapporto con il contesto storico attraverso l'analisi critica delle permanenze e dei materiali naturali ed artificiali dell'impianto storico.
  • - la coerenza della articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio e con la morfologia naturale;
  • - la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della tradizione rurale;
  • - la coerenza dell'impianto vegetazionale e l'individuazione di logiche d'impianto e di accostamento sulla base di criteri ecologico-dimensionali, formali e funzionali;
  • - la limitazione delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell'aumento di superfici a prato con erba non tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione;
  • - la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo, della copertura vegetazionale, dell'illuminazione, che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di passo) nonche la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.

2. Potranno essere realizzate strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione: queste potranno occupare una percentuale massima pari a 1% della superficie complessiva dell'impianto, e comunque non superiore a 300 mq. di Sc; l'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.; tali strutture, da consentire se necessarie alla sicurezza, funzionalita e migliore fruizione degli spazi, dovranno avere posizione ed accessibilita tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale; a tali fini potranno anche essere recuperate le eventuali costruzioni agricole.

3. È consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo dello spazio verde.

4. Nell'ambito dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) del parco dell'Elsa, così come delimitata negli elaborati grafici del Piano Strutturale, fatto salvo lo specifico "Regolamento tecnico relativo all'Area Naturale Protetta di Interesse Locale - Parco fluviale dell'alta Val d'Elsa" e fatto slavo quanto più dettagliatamente indicato nelle schede norma, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Non potranno subire modifica alcune le sponde dell'Elsa, la sorgente delle Caldane propriamente detta, il tracciato della antica strada Maremmana ed il borgo rurale delle Caldane; per questi potranno essere ammessi solo interventi di restauro conservativo e ambientale; per l'area del bosco di Vico non e ammesso il taglio per la coltivazione, ma solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'avviamento all'alto fusto; sono ammessi, previa redazione di un Piano Urbanistico Attuativo, valutando prioritariamente il ricorso ad un procedimento concorsuale volto ad individuare l'ipotesi di maggiore pregio architettonico all'interno di un dibattito il più ampio e circostanziato possibile, interventi per la realizzazione di strutture ricettive di tipo economico (campeggi, ecc.) da localizzare nell'area del Pietreto, al fine di costituire, con il recupero degli edifici delle Caldane un polo turistico ricettivo di particolare rilevanza; per i capannoni abbandonati del Molinuzzo sono ammessi interventi di trasformazione e riconversione per uso ricreativo senza per questo perdere le principali caratteristiche volumetriche e materiche.

Art. 99 Piazze Pz

Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il confort del pedone e curare in particolare:

  • - l'eventuale sistemazione di alberature
  • - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali ne condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza
  • - lo studio di una adeguata illuminazione della piazza.

Art. 100 Campi sportivi scoperti Ps e campi da golf Pg

1. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera superficie dovrà essere sistemata a prato ed il 10% a parcheggio alberato.

2. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature e le recinzioni dovranno essere realizzate in mattoni, pietra o con siepi.

All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione.

4. Nelle aree corrispondenti ai Sistemi B, C e D non sono ammessi palloni pressostatici anche se temporanei.

5. All'interno delle aree contrassegnate dalla sigla Pg è ammessa la realizzazione di impianti ed attrezzature per il gioco del golf, subordinata alla presentazione di un progetto complessivo dell'area che comprenda, oltre ai normali elaborati richiesti dalle norme e dai regolamenti vigenti, anche le seguenti elaborazioni:

  1. a) analisi delle componenti tipiche del paesaggio esistente e loro forme di aggregazione tipicamente consolidate, quali le strutture geomorfologiche, le alberature ed i cespugliamenti, il disegno dei campi e della rete idrografica, le opere di assestamento del suolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  2. b) individuazione degli eventuali elementi ambientali di arredo pertinenziale od altri manufatti quali ad esempio pozzi, cisterne, fonti, tabernacoli, scalinate, muraglioni, ecc.
  3. c) verifica delle disponibilità idriche con stesura del bilancio idrico, della circolazione idrologia relativa agli impianti di irrigazione, della percolazione e drenaggio ed eventuale ipotesi di recupero di risorse attraverso specifici stoccaggi compreso l'eventuale impiego di acque reflue adeguatamente trattate;

6. Nella progettazione degli impianti per il golf si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - prevedere la salvaguardia degli elementi di cui al precedente comma 5 lettere a) e b) e/o la loro ricostituzione nei casi di degrado, quali elementi fondamentali dell'inserimento paesaggistico-ambientale del percorso golfistico;
  • - prevedere interventi che comportino contenuti movimenti di terra;
  • - non è ammessa la realizzazione di nuove volumetrie; le funzioni necessarie al nuovo impianto (club house, annessi tecnici, ecc.) dovranno essere reperite all'interno delle volumetrie già esistenti;
  • - per il recupero delle volumetrie esistenti si dovrà fare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 116 delle presenti norme;
  • - reperire un numero adeguato di aree di sosta che prevedano complessivamente una superficie complessiva di parcamento, compresi gli spazi di manovra, non inferiore a mq. 5000; tali aree di sosta non dovranno comportare sostanziali movimenti di terra ed alterazioni ambientali dei luoghi;
  • - garantire la permeabilità pedonale, secondo ambiti o percorsi guidati e l'accessibilità anche meccanizzata con viabilità, che dovrà essere definita privilegiando il recupero delle eventuali esistenti percorrenze carrai e dei sentieri.

Art. 101 Parcheggi coperti Mp e parcheggi scoperti Ms

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • - rispetto delle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 21 giugno 1994, n.230;
  • - pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
  • - sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - illuminazione ad ampio spettro;
  • - sistemi per la raccolta dei rifiuti;
  • - percorsi pedonali protetti;
  • - delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti.

3. Per i parcheggi scoperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere previsti:

  • - attrezzature per l'informazione;
  • - posteggi per le biciclette;
  • - servizi igienici.

4. Nella realizzazione di parcheggi a servizio delle attività commerciali dovranno essere rispettati anche i seguenti requisiti:

  • - medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più attività come indicate all'art. 63, con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 1500:
  • - differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci);
    -previsione di appositi spazi per i mezzi di servizio e/o di soccorso;
  • - utilizzo di tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita dalle autorimesse chiuse, ecc.);
  • - sistemazione ambientale delle aree verdi con specie locali, panchine e spazi per la sosta dei pedoni;
  • - transito dei veicoli distante dall'edificio, e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
  • - raccordo tra l'eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica (o comunque di accesso), indipendente o separato da ogni altro accesso; in particolare raccordo indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
  • - percorso di accesso al parcheggio segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico, segnaletica stradale e di orientamento integrate in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
  • - raccordo tra parcheggio e viabilità costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro; in particolare entrata ed uscita distanti tra loro anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
  • - grandi strutture di vendita e locali destinati ad una o più attività come indicate all'art. 63 con superficie superiore a mq. 1500, oltre alle precedenti condizioni:
    • - localizzazione del deposito carrelli delle strutture commerciali tra i posti macchina facilmente raggiungibili;
    • - fermate protette per i mezzi pubblici;
    • - attrezzature per il gioco dei bambini;
    • - attrezzature per le telecomunicazioni;
    • - obbligatorietà della manutenzione, pulizia ed agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
    • - custodia anche parziale del parcheggio;
    • - personale addetto specificamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area;
    • - determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo dovrà essere effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
    • - collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq di superficie di parcheggio;
    • - eliminazione delle interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico, tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita.

Art. 102 Orti urbani Vo

1. Per orti urbani si intendono le superfici agricole in proprietà, affitto o comodato, destinate all'ortofloricoltura e non condotti nell'ambito di aziende agricole.

2. Gli orti urbani possono essere realizzati nelle aree contrassegnate dalla sigla Vo nelle tavole "usi e modalità d'intervento" oppure nelle aree del sottosistema B1, in luoghi non rilevanti sotto l'aspetto ambientale, panoramico e scarsamente visibili dalle strade principali ed eventualmente schermati da formazioni vegetali esistenti o appositamente realizzate.

3. Per la realizzazione di orti urbani non è consentito l'abbattimento di alberi o la distruzione di formazioni vegetali lineari (siepi, formazioni di ripa).

3-bis. La realizzazione di orti urbani all'interno delle aree contraddistinte dalla destinazione Vo è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione dell'area con evidenziate le sistemazioni a verde, le infrastrutture e la localizzazione nonché la tipologia degli annessi precari necessari alla conduzione del lotto, che dovranno rispettare le indicazioni fornite dal comma 6 del presente articolo.
La realizzazione del progetto è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo di durata non inferiore a 10 anni.

4. Le proposte per la realizzazione di orti urbani dovranno essere presentate nell'ambito del subsistema B1 attraverso un progetto di sistemazione complessiva dell'area con l'indicazione degli appezzamenti ortivi, delle infrastrutture necessarie, delle opportune sistemazioni a verde, della localizzazione e tipologia di eventuali strutture precarie quali capanni ad uso ricovero degli attrezzi necessari alla conduzione e coltivazione del terreno, da realizzarsi secondo le indicazioni riportate al successivo comma 6.; il progetto con lo schema di convenzione o atto d'obbligo di durata non inferiore a 20 anni con cui si definiscono gli obblighi e gli impegni dei proprietari dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

5. Le proposte presentate dai privati all'esterno delle aree Vo dovranno avere una superficie di terreno compresa tra 0,5 e 2,0 ha. facilmente dotabili di acqua per uso irriguo.

6. Per i fabbricati destinati al ricovero degli attrezzi realizzati nell'ambito degli orti urbani si dovranno prevedere tipologie che facciano uso del legno, con altezza massima al colmo di m. 2.40 ed una superficie coperta di 12 mq. per ogni 1000 mq. di orto fino ad un massimo complessivo non superiore a 30 mq.

Art. 102bis Piccoli accessori precari in aree verdi private

1. Con la definizione di piccoli accessori precari in aree verdi private si intendono manufatti quali caminetti e barbecue all'aperto, casette per gli attrezzi, ricovero per cani (ad esclusione di ciò che si configura quale "canile" o "rifugio" ai sensi della normativa vigente) e avicunicoli, tettoie, legnaie e simili.

2. La realizzazione di tali manufatti è ammissibile, fatte salve specifiche disposizioni contrarie, in area sia urbana che rurale, all'interno di aree verdi private e condominiali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, di igiene e di classificazione acustica e nel rispetto di diritti di terzi.

3. I suddetti manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo, realizzati principalmente in legno, canniccio e lamiera di colore verde per la copertura e con esclusione di laterizio e calcestruzzo; dovranno avere altezza massima ml 1.80 e volume massimo 8 mc computato per ciascun resede o area di proprietà. Qualora essi siano realizzati in aree aperte dovranno essere schermati con siepi o vegetazione ripariale autoctona e la loro realizzazione non potrà prevedere alcuna forma di nuova pavimentazione della pertinenza.

4. La realizzazione di tali annessi è libera nel rispetto delle norme sul decoro urbano e fatti salvi i pareri dei competenti enti in aree vincolate.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26