Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 6 Sistema e subsistema

1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in subsistemi.

3. I subsistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

Art. 7 Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Per zone ad esclusiva funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.

2. Tali aree sono in particolare caratterizzate dalla presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; emergenze del paesaggio agrario; rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; investimenti pubblici in materia di irrigazione.

Art. 8 Zone a prevalente funzione agricola

1. Per aree agricole a prevalente funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività produttiva soffre di alcune limitazioni d'uso derivanti da un concorso di fattori quali ad esempio: l'elevata frammentazione fondiaria; la mancanza di soggetti attivi nella produzione agricola (anche accessoria) e nel mantenimento del paesaggio agrario e dei fabbricati rurali; le condizioni agro-climatiche poco favorevoli.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26