Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Capo I Termini d'uso corrente e termini specifici

Art. 6 Sistema e subsistema

1. Per sistema si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2. I sistemi coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I sistemi si articolano in subsistemi.

3. I subsistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

Art. 7 Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Per zone ad esclusiva funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.

2. Tali aree sono in particolare caratterizzate dalla presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; emergenze del paesaggio agrario; rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; investimenti pubblici in materia di irrigazione.

Art. 8 Zone a prevalente funzione agricola

1. Per aree agricole a prevalente funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività produttiva soffre di alcune limitazioni d'uso derivanti da un concorso di fattori quali ad esempio: l'elevata frammentazione fondiaria; la mancanza di soggetti attivi nella produzione agricola (anche accessoria) e nel mantenimento del paesaggio agrario e dei fabbricati rurali; le condizioni agro-climatiche poco favorevoli.

Capo II Parametri urbanistici

Art. 9 Allineamento

1. L'allineamento rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di uno o più edifici; rispetto ad esso sono possibili arretramenti parziali, ma non sono ammessi sbalzi (ad eccezione di pensiline e gronde).

Art. 10 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; l'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml.. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 8,00; ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml. Per una più chiara interpretazione ed applicazione della norma, anche in presenza di casi particolari, si rimanda a quanto indicato nell'allegato 1.2

3. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 11 Indice di edificabilità fondiaria

1. L'indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Art. 12 Limite di edificabilità

1. Rappresenta l'area all'interno della quale potranno essere disposti i nuovi volumi; la proiezione orizzontale degli stessi dovrà essere contenuta entro il perimetro indicato nelle tavole "Usi e modalità d'intervento"; potranno superare tali limiti pensiline e aggetti di gronda in genere contenuti entro la dimensione di metri uno.

Art. 13 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 al livello del caposaldo.

2. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, l'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal precedente art. 10.

3. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, o di passaggio in trincea per rampe di accesso a garages o cantine, interrate o seminterrate, il numero di piani si intende relativo al piano originario di campagna del fronte a valle così come meglio indicato nell'allegato 2

Art. 14 Rapporto di copertura (Rc = Sc /Sf)

1. Rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 15 Superficie accessoria (Sa)

1. La superficie accessoria è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici relative a: cavedi, chiostrine, vani-scala condominiali interni ed esterni, scale esterne, vani-ascensori, ballatoi condominiali, balconi, logge (di superficie complessiva superiore a mq. 6,00 per ogni unità immobiliare), terrazzi (escluse le coperture piane praticabili), portici, gallerie e pilotis quando non di uso pubblico, sottotetti non abitabili (per la parte di superficie con altezza uguale o superiore a 1,50 mt.); autorimesse fuori terra (per la parte eccedente la quantità minima di parcheggi previsti dalle norme vigenti e dalle presenti norme); locali interrati oltre il primo livello e locali interrati esterni alla proiezione del perimetro dell'edificio stesso, esclusa la superficie necessaria al reperimento di posti auto secondo le norme del Regolamento Urbanistico.

1bis. Le superfici del primo livello interrato e/o seminterrato interne alla proiezione del perimetro dell'edificio pur costituendo superficie accessoria, non vengono computate ai fini della verifica degli indici urbanistici.

2. I pilotis di uso condominiale saranno computati al 50% della superficie effettiva; saranno in ogni caso consentiti anche oltre i limiti derivanti dall'applicazione degli indici urbanistici quando specificatamente previsti dalle schede norma.

2bis. Nel caso in cui la sommatoria di tutte le superfici accessorie sia maggiore di quella consentita, la parte in eccesso potrà essere computata come Superficie Netta (Sn).

Art. 16 Superficie coperta (Sc)

1. La superficie coperta è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti, le logge, con l'esclusione di pensiline, balconi e gronde.

Art. 17 Superficie fondiaria (Sf)

1. La superficie fondiaria è la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all'edificazione, con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di rispetto appositamente individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".

Art. 18 Superficie netta (Sn)

1. La superficie netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell'edificio, fatta esclusione di: muri perimetrali; cavedi; chiostrine; vani-scala condominiali; vani-ascensori; ballatoi condominiali; balconi, logge; terrazzi; coperture piane praticabili; portici, gallerie e pilotis, sottotetti non abitabili; cantine ed autorimesse ed in genere tutti i locali interrati o seminterrati.

1 bis. Le scale interne alle singole unità immobiliari sono computate per ogni singolo piano nel calcolo della superficie netta così come meglio indicato negli schemi allegati alle presenti norme (Allegato 5).

2. Qualora nella normativa urbanistica vengano previsti aumenti di Sn in percentuale rispetto a quella esistente, il computo di questa sarà condotto considerando:
per le residenze: la Sn calcolata sugli ambienti abitabili;
per le altre destinazioni d'uso: la Sn riferita agli ambienti agibili di altezza uguale o superiore ai 2.70 mt.

Art. 18bis Superficie utile (Su)

1. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 19 Superficie permeabile di pertinenza

1. La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consente l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

Art. 20 Superficie territoriale

1. La superficie territoriale è la superficie, espressa in metri quadrati, di un'area comprensiva delle aree destinate all'edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26