Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 67 Le attività agricole

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse;

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  1. - le attività agrituristiche
  2. - le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  3. - le attività faunistico-venatorie

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad esse connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani prevista dalla Legge Regionale 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Urbanistico individua:

  1. a) le zone con esclusiva funzione agricola corrispondenti ai subsistemi B1, B2, B3, B4, D4 di cui al titolo successivo;
  2. b) le zone con prevalente funzione agricola corrispondenti ai sottosistemi C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 di cui al titolo successivo.

5. Per ciascuno dei suddetti subsistemi sono previste prescrizioni specifiche, ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, in riferimento ai disposti del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 64/95; fatte salve tali prescrizioni specifiche e tutte le altre e diverse prescrizioni e limiti imposti dalle presenti norme, su tutte le aree indicate al comma 4 e solo su queste, si applicano integralmente le norme previste dalla suddetta Legge Regionale.

6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, in raccordo con la normativa del P.T.C., capo M, il Regolamento Urbanistico individua la diversa tessitura agraria, riferita alle tre forme significative individuate dal PTC: maglia fitta, maglia media e maglia larga (con esclusione delle aree boscate) nell'ambito di ciascun subsistema, così come specificato ai successivi capi III, IV, V del Titolo VI delle presenti norme.

7. Nelle tavole "Usi de suolo e modalità d'intervento" sono individuate le aree di pertinenza degli aggregati esterne alle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse, all'interno delle quali, oltre alle prescrizioni specifiche riferite ai sistemi e subsistemi di cui al Titolo VI delle presenti norme, è esclusa all'interno di dette aree qualsiasi forma di nuova edificazione ad eccezione della possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli la cui necessità sia comprovata dal P.M.A.A. con valore di piano attuativo ai sensi della L.R. 65/95, art.4 comma 5, accertata l'impossibilità e/o inopportunità di collocazione dei manufatti in altro luogo della proprietà fondiaria, esterna all'area di pertinenza e fatte salve le eventuali specifiche limitazioni riferite al singolo subsistema o ambito.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26