Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 63 Le attività commerciali

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:

  1. - Tc: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come definita all'art.4 del Dlgs 31/3/98 n.114, inferiore a 250 mq.); medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 1500 mq.), grandi strutture di vendita di tipologia "C" (con superficie di vendita compresa tra 1500 mq. e 5000 mq.) e di tipologia "B" (con superficie di vendita compresa tra 5000 mq. e 10.000 mq.); centri commerciali (cioè una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente), bar, ristoranti, agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office e comunque inferiore a 150 mq. di Sn, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani,
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26