Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 57 Vegetazione ripariale

1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua.

2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  2. b) favorire l'allontamento di specie infestanti quali Robinia ed Ailanto;
  3. c) ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  4. d) taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge;
  5. e) l'impianto di noci sia per individui singoli che a gruppetti;
  6. f) la ripulitura delle sponde dalla vegetazione invadente (arbustiva) tramite l'esclusivo taglio della parte aerea, da farsi per periodo luglio - novembre per evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna selvatica;

3. Sono invece vietati:

  1. a) gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  4. d) la captazione diretta di acqua per fini agricoli e orti urbani.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26