Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 55 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  1. - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  2. - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  3. - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  4. - riabilitazione della viabilità campestre;
  5. - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26