Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 54 Recinti, tettoie e scuderie per cavalli

1. È ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e scuderie, se realizzati in strutture precarie in legno anche in aziende agricole aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 art. 3 della L.R. 64/95 (come previsto dal comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95) nei limiti di Sc = 20 mq/ha complessivamente per tettoie, scuderie e altri annessi di servizio, fino a un massimo di Sc = 200 mq.

2. L'altezza massima interna di dette strutture precarie dovrà essere pari a ml. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.

3. L'autorizzazione è accompagnata da una convenzione che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione.

4. Tettoie, scuderie e altri annessi di servizio destinati all'allevamento equino realizzati con strutture non precarie sono ammissibili solo nel rispetto dei minimi colturali previsti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 64/95 previa presentazione di P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 64/95).

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26