Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 47 Rilevati delle infrastrutture viarie

Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26