Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 42 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

2. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

3. È consentita la pavimentazione bituminosa della viabilità poderale interna solo nei casi in cui l'intervento sia giustificato da particolari caratteristiche orografiche, di accessibilità ai centri aziendali e di specifiche esigenze dell'azienda agricola.

4. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente tramite P.M.A.A. o nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica e/o dalla tavola n.3 del Piano Strutturale.

5. Per la realizzazione delle nuove strade rurali dovranno comunque essere minimizzati i movimenti di terra e le opere di sostegno, prevedendo opportune forme di inserimento paesistico-ambientale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26