Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 147 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio (Ie)

1. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.

2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal subsistema di appartenenza;

3. È previsto il ripristino delle aree boscate.

4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.

5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:

  • - nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati;
  • - il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
  • - dovranno essere previste tutte le opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle;
  • - dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo, saranno da privilegiare metodi di coltivazione a gradoni orizzontali;
  • - dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superfici gradonate di scavo;
  • - per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

6. Per le attività estrattive si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

  • - Le autorizzazioni, fatti salvi casi particolari espressamente dimostrati e verificati in sede progettuale, potranno essere rilasciate solo dopo che sia dimostrato che sono state realizzate le opere di recupero morfologico previste dal progetto del lotto precedentemente autorizzato. Il recupero vegetazionale potrà avvenire anche successivamente, durante la coltivazione del lotto successivo, qualora ritenuto più opportuno in relazione ad esigenze agronomiche di messa a dimora o semina delle essenze previste.
  • - Gli interventi di recupero ambientale e di definitiva messa in sicurezza dei siti estrattivi devono essere previsti nel progetto, secondo cronoprogrammi che dovranno indicare, con cadenza al massimo biennale, la successione degli interventi di risistemazione dei lotti via via escavati, contemporaneamente all'escavazione di nuovi lotti previsti nel progetto.
  • - Il materiale di scoperchiamento del giacimento (suolo ed eventuale materiale sterile) dovrà essere conservato all'interno dell'Area estrattiva, al di fuori delle aree a rischio esondazione individuate nel Piano Strutturale, perimetrate a "Pericolosità idraulica elevata" (I.3), Pericolosità idraulica molto elevata" (I.3) o "n.e.i."., e riutilizzato in fase di recupero morfologico e ambientale. Il suolo dovrà essere conservato con gli accorgimenti necessari al fine di evitarne il dilavamento ad opera delle acque superficiali; qualora sia previsto il suo stoccaggio per un periodo superiore ad un anno si dovrà prevedere l'inerbimento dello stesso. Per la ricostituzione del suolo in fase di recupero morfologico potrà essere impiegato anche compost di qualità certificato.
  • - Dato che l'area di estrazione ricade in classe sensibile 1 per la Vulnerabilità degli acquiferi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti che prevedano l'impermeabilizzazione delle aree di deposito dei materiali da sottoporre a recupero ed un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli.
  • - Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gestione dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo, dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il deflusso nel reticolo idrografico esterno all'area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi della DPGRT 8.09.2008, n. 46/R che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamento delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permettano un minor impegno di superficie.
  • - Conformemente alle norme dello schema di P.T.C.P. di Siena approvato con D.C.P. n. 124 del 14/12/2011, le nuove aree estrattive localizzate all'interno di aree a maggiore sensibilità (classe 1 del PTC) per la vulnerabilità degli acquiferi strategici , avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, sono da ritenersi:
    1. a) Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano di campagna;
    2. b) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano di campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 5% della reale soggiacenza locale;
    3. c) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano di campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10% della reale soggiacenza locale;
    4. d) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano di campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
    5. e) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.
  • - Di queste condizioni dovrà essere dato conto nel progetto di coltivazione, che dovrà quindi contenere informazioni sulla situazione idrogeologica locale e generale, mediante la misura del livello piezometrico statico entro l'area di coltivazione.
  • - A tutela della potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie di massima escavazione e il livello freatico/piezometrico medio calcolato sulla base di misurazioni mensili, eseguite per almeno un anno solare della falda, ove presente, dovrà essere di almeno un metro. La quota del livello piezometrico sarà registrata prima dell'approvazione del progetto di coltivazione e dovrà essere costantemente monitorata da tecnici del Comune. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione sono tenuti a presentare rapporti trimestrali sui livelli di falda rispetto alle quote di coltivazione, che potranno essere oggetto di controlli e verifiche da parte dei tecnici Comunali.
  • - In ogni caso per le attività estrattive localizzate all'interno delle Aree sensibili di classe 1, come definite dal PTCP, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
    1. a) i progetti di coltivazione e recupero ambientale dovranno contenere tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione del rischio di potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
    2. b) i progetti dovranno prevedere, per il periodo strettamente necessario e funzionale all'attività di scavo, opere d'impermeabilizzazione delle superfici su cui insistono infrastrutture ed eventuali impianti nonché sistemi di captazione e stoccaggio delle acque di pioggia e dilavamento in cisterne e/o pozzetti dimensionati opportunamente per accumulare le acque di prima pioggia, senza che sia possibile generare scarico di queste acque reflue di tipo industriale;
    3. c) il piano di coltivazione dovrà privilegiare, nell'ambito del processo produttivo, il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di processo recuperate, limitando allo stretto necessario gli scarichi idrici e gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Gli eventuali scarichi idrici prodotti dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguimento di elevati standard di qualità. I sistemi di trattamento da preferire in questi casi sono quelli per fitodepurazione mentre la subirrigazione è ammessa unicamente per gli scarichi domestici e solo previa dimostrazione della capacità di depurazione del terreno prima che il refluo possa giungere a interessare la falda acquifera sottesa.
    4. d) il piano di coltivazione non potrà prevedere stoccaggi di oli, carburanti o altre sostanze potenzialmente inquinati che non siano strettamente funzionali all'attività di cava e in quantità indispensabili a soddisfare il fabbisogno quindicinale di tutti i mezzi operanti. Le aree di stoccaggio di tali materiali dovranno essere dotate d'idonea copertura e realizzate con le soluzioni tecniche adeguate a eliminare ogni possibile rischio di sversamento, anche accidentale, delle sostanze conservate;
    5. e) il piano di coltivazione dovrà prevedere la realizzazione di un'area coperta e impermeabilizzata e dotata di sistema di drenaggio e raccolta di eventuali sversamenti, dedicata alle eventuali operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera e trasporto, se previste dal piano di coltivazione; il rifornimento non potrà mai avvenire al di fuori dell'area attrezzata, eccetto i mezzi d'opera individuati dal progetto di coltivazione che possono avere problemi di mobilità. Tale evenienza deve essere documentata nel piano di coltivazione ed in questi casi i rifornimenti saranno effettuati utilizzando tecniche che riducano al minimo possibile il rischio di sversamenti accidentali. In questi casi le autobotti dovranno stazionare nelle aree di cava non impermeabilizzate per il tempo strettamente necessario al rifornimento.
    6. f) le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi d'opera e trasporto che si rendesse necessario eseguire all'interno dell'area estrattiva dovranno essere condotte in apposita area impermeabilizzata e dotati di cordoli perimetrali e sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali in modo da impedire ogni contatto con il terreno;
    7. g) le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da attività di C&D, devono prevedere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni possibile contatto diretto dei rifiuti inerti e delle acque di dilavamento, con il suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tale attività dovrà essere prevista dal progetto di coltivazione che dovrà contenere tutti gli elaborati tecnici descrittivi necessari.
  • - Riguardo i sistemi di coltivazione, dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo; saranno da privilegiare metodi di coltivazione a gradoni orizzontali.
  • - Il recupero morfologico finale dell'area estrattiva, dovendo garantire la stabilità dei versanti a lungo termine, sarà da preferire mediante morfologie finali a fronte unico inclinato.
  • - Se necessario, dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superfici gradonate di scavo;

6. - Per la cava de "Le Ville", essendo individuata all'interno del perimetro dell'area di estrazione un'area dal Quadro Conoscitivo del PAI Arno - Livello di Dettaglio - a Pericolosità Elevata per Frana (PF3), il progetto di coltivazione dovrà essere sottoposto a preventivo parere di coerenza dei rispettivi Comitati Tecnici dell'Autorità di Bacino.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26