Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 145 Classe 4: fattibilità limitata

1. In questa classe sono da inserire quelle previsioni urbanistiche ad elevato grado di vulnerabilità (destinazioni per servizi essenziali e per strutture di utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione) ricadente nella classe di pericolosità geologica media e le infrastrutture viarie, le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente con modesti ampliamenti di SUL, ricadenti in aree a pericolosità elevata.

2. In queste aree, già a livello di strumento urbanistico generale, dovranno essere previste specifiche indagini geognostiche mirate alla definizione dei problemi evidenziati e alla progettazione degli interventi di consolidamento e bonifica, o all'adozione di tecniche fondazionali particolari.

3. In particolare qualora l'Amministrazione Comunale intenda sostenere scelte di utilizzazione edilizia in aree ricadenti nella classe 4 di fattibilità dovranno essere allegati al Regolamento Urbanistico il progetto di massima degli interventi di bonifica e consolidamento, un'indicazione dei costi necessari per tali interventi e dei metodi di controllo e tempi necessari alla verifica degli effetti dell'intervento stesso.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 4i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione di quelle disposizioni elencate nel precedente art.141 comma 9.

5. Le prescrizioni contenute nelle seguenti schede di dettaglio:

  • - Cassa di Espansione fiume Scarna
  • - Cava Le Ville
  • - Palazzo Masson
  • - Badia di Spugna
  • - Villa Agrestone
  • - Poggio ai Sorbi (Mensanello)
  • - Peretola

costituiscono la norma di riferimento relativamente alla fattibilità geologica e idraulica degli interventi.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26