Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 141 Fattibilità geologica

1. In riferimento alla D.C.R. 12/02/1985, la definizione delle classi di fattibilità deriva dalla sovrapposizione della carta della pericolosità e delle destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico.

2. Sulla base delle classi di fattibilità, delle problematiche geomorfologiche, geotecniche ed idrauliche, vengono date una serie di prescrizioni tecniche riguardanti le indagini geognostiche di dettaglio da eseguirsi sia in fase di progettazione dei Piani Attuativi, sia in fase di interventi diretti ed inerenti alle tipologie fondazionali e alle modalità d'esecuzione degli stessi interventi; per l'elaborazione delle carte di fattibilità e delle prescrizioni relative alle singole aree di previsione urbanistica è stato fatto riferimento agli studi geologici e alle carte tematiche di base elaborate a supporto del Piano Strutturale; in particolare per ogni area di previsione è stata redatta una scheda contenente le caratteristiche generali dell'area ed elaborata una carta della fattibilità in scala 1:2000 ridefinendo con maggior dettaglio per ogni singola area di previsione le classi di pericolosità in scala 1:2000.

3. Le aree di previsione per le quali è stata redatta apposita scheda sono le seguenti:

  • - Le Grazie
  • - Borgonuovo
  • - Ferriera
  • - Scalo Merci
  • - Colle Bassa
  • - L'Abbadia
  • - Centro Sportivo - Catarelli
  • - La Buccia
  • - Lo Spuntone
  • - Agrestino
  • - Campolungo
  • - Agresto bruciato
  • - Gore Rotte
  • - Querciolaia
  • - Gracciano
  • - Selvamaggio
  • - Belvedere
  • - S. Marziale
  • - Pian dell'Olmino
  • - Quartaia
  • - Campiglia
  • - Borgatello
  • - Castelsangimignano
  • - Cassa di Espansione fiume Scarna
  • - Cava Le Ville
  • - Palazzo Masson
  • - Badia di Spugna
  • - Villa Agrestone
  • - Poggio ai Sorbi (Mensanello)
  • - Peretola

3bis. Le prescrizioni contenute nelle seguenti schede di dettaglio:

  • - Cassa di Espansione fiume Scarna
  • - Cava Le Ville
  • - Palazzo Masson
  • - Badia di Spugna
  • - Villa Agrestone
  • - Poggio ai Sorbi (Mensanello)
  • - Peretola

costituiscono la norma di riferimento relativamente alla fattibilità geologica e idraulica degli interventi.

4. Per le prescrizioni relative alla fattibilità geologica degli interventi, nonché alle disposizioni specifiche delle singole schede, si fa riferimento ai contenuti della "carta della fattibilità ed ai criteri e prescrizioni tecniche d'intervento", che risultano parte integrante delle presenti norme.

5. Per le aree di previsione ricadenti nel territorio aperto ed interne ai centri abitati, per le quali non è stata redatta la scheda di fattibilità, vengono di seguito date una serie di prescrizioni tecniche e di disposizioni sulle indagini geognostiche da effettuare per gli eventuali interventi diretti, in relazione alle classi di pericolosità.

6. Nelle zone classificate a pericolosità bassa (classe 2) ogni intervento di:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume;
  • - realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza; demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti;
  • - ampliamento o sopraelevazione;
  • - realizzazione di nuove infrastrutture viarie;
  • - sbancamento e riporto terra con altezza superiore a 3 mt.;

dovrà essere redatto previa indagine geognostica sui terreni di fondazione ai sensi del D.M. 11/03/1988; le indagini dovranno essere mirate alla ricostruzione litostratigrafica, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni e alla determinazione della profondità della falda e delle escursioni della stessa; per consentire un'idonea scelta progettuale dovranno essere effettuate valutazioni delle portanze e dei relativi cedimenti fondazionali; per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali dovranno inoltre essere valutate le opere necessarie al loro corretto deflusso; i programmi di indagini geotecniche dovranno essere redatti sulla base della complessità del sottosuolo, sullo stato delle conoscenze della zona in esame, sulle dimensioni e le caratteristiche strutturali delle opere da realizzare; le profondità delle indagini dovranno inoltre essere estese alla parte di sottosuolo che viene influenzata dai carichi trasmessi dalle strutture di progetto; i mezzi d'indagine per la caratterizzazione dei terreni possono essere sia diretti che indiretti; tra i diretti ricordiamo i saggi con escavatore meccanico e i sondaggi a carotaggio continuo, tra gli indiretti le prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, le prospezioni sismiche e i sondaggi elettrici verticali.

7. Nelle aree a pericolosità geologica media (classe 3) ogni intervento di: nuova edificazione; ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume; realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza; demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti; ampliamento o sopraelevazione; realizzazione di nuove infrastrutture viarie; sbancamento e riporto terra con altezza superiore a 2 mt. o in condizioni tali da poter alterare la stabilità del versante (aree interessate da coltri detritiche di paleofrane o su versanti rocciosi acclivi con giacitura a franapoggio degli strati), è ammesso sulla base di studi finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di stabilità in relazione agli interventi previsti (verifica di stabilità), alla definizione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti in atto e all'impiego di particolari tipologie fondazionali; le indagini geognostiche dovranno essere estese ad un adeguato intorno per definire l'area coinvolta nei processi di instabilità: per i fronti di scavo dovrà essere calcolata la pendenza idonea per evitare alterazione delle attuali condizioni geomorfologiche dell'area d'intervento; nel caso di pendii interessati da accumuli stabilizzati di paleofrane, le indagini dovranno consentire di accertare le profondità delle superfici di scorrimento e se possibile di definire le caratteristiche cinematiche della paleofrana, effettuando le necessarie verifiche di stabilità.

8. Nelle aree a pericolosità geologica elevata (classe 4) non sono consentite nuove costruzioni; sono altresì ammesse le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente con modesti ampliamenti di superficie utile, il consolidamento e risanamento (comprese le opere di sottofondazione) di edifici esistenti, gli adeguamenti di tratti viari e gli interventi di modificazione del suolo con scavi e riporti di altezza inferiore ai 2.0 mt., a condizione che siano realizzate le opere necessarie alla bonifica dei dissesti in atto e al consolidamento strutturale degli edifici esistenti, previa esecuzione di esaurienti indagini geologico-tecniche; per le opere ammesse, le indagini geologico-tecniche dovranno essere effettuate per l'intera zona d'intervento e per un congruo intorno, e finalizzate alla determinazione degli spessori dei corpi franosi e della loro dinamica; tali indagini dovranno inoltre indicare le opere di bonifica e le tipologie fondazionali necessarie al consolidamento delle strutture esistenti e quanto indicato nel punto 3.3. della Del. C.R. 94/85; nelle aree a pericolosità elevata sono consentiti, senza particolari limitazioni, le destinazioni a verde pubblico o privato prive di infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili con limitato movimento di terreno (scavi o riporti di altezza inferiore a 2 mt.), a condizione che non venga alterata la corretta regimazione delle acque superficiali.

Nelle aree a pericolosità idraulica media (classe 3i) ogni intervento edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni: la nuova superficie utile dovrà essere realizzata con il piano di calpestio ad una quota superiore di 50 cm. dalla quota di esondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali o comunque non inferiore alla quota raggiunta dalle piene storiche avvenute nell'area (piena del 1966 e/o del 1991-92-93), eccetto che per le aree messe definitivamente in sicurezza da interventi successivi agli stessi eventi; gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione dovranno avere il piano di calpestio ad una quota superiore a cm.50 rispetto a quella di esondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; potranno essere ammesse quote inferiori purché si provveda alla esecuzione di opere di isolamento idraulico con soglie di accesso o finestrature poste a quota superiore a 50 cm dal livello di piena; tali locali dovranno essere privi di opere fognarie che possano consentire il ritorno delle acque reflue e conseguente allagamento dei locali.
Inoltre nelle aree a pericolosità idraulica 3i situate ad EST dell'abitato di Gracciano e che risultano incluse entro i limiti delle aree esondabili con tempi di ritorno duecentennali eventuali ampliamenti delle attività produttive esistenti e cambi di destinazione d'uso in residenza nonché interventi di nuova edificazione potranno essere consentiti solo dopo la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Scarna che elimini possibili fenomeni di esondazione o comunque nel rispetto di quanto indicato nel presente comma. Nell'area a pericolosità idraulica 3i destinata a nuova edilizia residenziale (via Curiel) a margine del torrente delle Lellere gli interventi previsti potranno essere realizzati previa esecuzione di scavi che compensino eventuali occupazioni e riduzioni del bacino di esondazione.
Nell'area a pericolosità idraulica 3i nella zona dello Spuntone gli interventi di riconversione o trasformazione edilizia che saranno di volta in volta attuati dovranno tendere alla riduzione della superficie coperta esistente ed al rispetto delle quote di imposta come sopra definite.

9bis. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (classe 4i) non sono consentiti interventi di nuova edificazione; in tali aree potranno essere ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26