Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 122 Piccoli annessi

1. È possibile realizzare piccoli ricoveri per animali e annessi agricoli (tettoie destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli, ricovero di paglia e fieno, silos verticali e a trincea, serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica) eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 64/95 e comunque con una superficie fondiaria non inferiore a 3.000 mq., solo se realizzati in struttura precaria, in materiali quali legno, canniccio, lamiera per la copertura e similari con l'esclusione di laterizio e calcestruzzo; la dimensione di tali annessi non potrà eccedere quella strettamente necessaria per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione del fondo.Tale dimensionamento sarà valutato in sede di esame del progetto.

2. La realizzazione di tali annessi è consentita comunque previa autorizzazione del sindaco a scadenza decennale e stipula di atto unilaterale d'obbligo di durata decennale, che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione; l'autorizzazione sarà rinnovabile previa presentazione di documentazione che ne dimostri la sussistenza della necessita aziendale. A semplice titolo esemplificativo si riportano nell'allegato 4 le tipologie consentite.

3. La realizzazione degli annessi definiti dal presente articolo, non è consentita nelle aree ricadenti nei sub sistemi B3 nei limiti di quanto meglio specificato nell'art.77, B4, C3.1, D1.2 secondo quanto diposto dall'art.85, co.6, D2.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26