Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 102bis Piccoli accessori precari in aree verdi private

1. Con la definizione di piccoli accessori precari in aree verdi private si intendono manufatti quali caminetti e barbecue all'aperto, casette per gli attrezzi, ricovero per cani (ad esclusione di ciò che si configura quale "canile" o "rifugio" ai sensi della normativa vigente) e avicunicoli, tettoie, legnaie e simili.

2. La realizzazione di tali manufatti è ammissibile, fatte salve specifiche disposizioni contrarie, in area sia urbana che rurale, all'interno di aree verdi private e condominiali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, di igiene e di classificazione acustica e nel rispetto di diritti di terzi.

3. I suddetti manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo, realizzati principalmente in legno, canniccio e lamiera di colore verde per la copertura e con esclusione di laterizio e calcestruzzo; dovranno avere altezza massima ml 1.80 e volume massimo 8 mc computato per ciascun resede o area di proprietà. Qualora essi siano realizzati in aree aperte dovranno essere schermati con siepi o vegetazione ripariale autoctona e la loro realizzazione non potrà prevedere alcuna forma di nuova pavimentazione della pertinenza.

4. La realizzazione di tali annessi è libera nel rispetto delle norme sul decoro urbano e fatti salvi i pareri dei competenti enti in aree vincolate.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26