Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 98 Parchi Vp

1. Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di nuovi, si dovrà curare in particolare:

  • - il rapporto con il contesto storico attraverso l'analisi critica delle permanenze e dei materiali naturali ed artificiali dell'impianto storico.
  • - la coerenza della articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio e con la morfologia naturale;
  • - la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della tradizione rurale;
  • - la coerenza dell'impianto vegetazionale e l'individuazione di logiche d'impianto e di accostamento sulla base di criteri ecologico-dimensionali, formali e funzionali;
  • - la limitazione delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell'aumento di superfici a prato con erba non tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione;
  • - la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo, della copertura vegetazionale, dell'illuminazione, che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di passo) nonche la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.

2. Potranno essere realizzate strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione: queste potranno occupare una percentuale massima pari a 1% della superficie complessiva dell'impianto, e comunque non superiore a 300 mq. di Sc; l'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.; tali strutture, da consentire se necessarie alla sicurezza, funzionalita e migliore fruizione degli spazi, dovranno avere posizione ed accessibilita tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale; a tali fini potranno anche essere recuperate le eventuali costruzioni agricole.

3. È consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo dello spazio verde.

4. Nell'ambito dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) del parco dell'Elsa, così come delimitata negli elaborati grafici del Piano Strutturale, fatto salvo lo specifico "Regolamento tecnico relativo all'Area Naturale Protetta di Interesse Locale - Parco fluviale dell'alta Val d'Elsa" e fatto slavo quanto più dettagliatamente indicato nelle schede norma, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Non potranno subire modifica alcune le sponde dell'Elsa, la sorgente delle Caldane propriamente detta, il tracciato della antica strada Maremmana ed il borgo rurale delle Caldane; per questi potranno essere ammessi solo interventi di restauro conservativo e ambientale; per l'area del bosco di Vico non e ammesso il taglio per la coltivazione, ma solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'avviamento all'alto fusto; sono ammessi, previa redazione di un Piano Urbanistico Attuativo, valutando prioritariamente il ricorso ad un procedimento concorsuale volto ad individuare l'ipotesi di maggiore pregio architettonico all'interno di un dibattito il più ampio e circostanziato possibile, interventi per la realizzazione di strutture ricettive di tipo economico (campeggi, ecc.) da localizzare nell'area del Pietreto, al fine di costituire, con il recupero degli edifici delle Caldane un polo turistico ricettivo di particolare rilevanza; per i capannoni abbandonati del Molinuzzo sono ammessi interventi di trasformazione e riconversione per uso ricreativo senza per questo perdere le principali caratteristiche volumetriche e materiche.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26