Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 58 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1. In ambiente urbano e vietato l'abbattimento di elementi arborei di specie autoctone aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

1 bis. L'Amministrazione comunale autorizza l'abbattimento delle suddette essenze nei seguenti casi:

  • - piante malate, danneggiate o giunte a fine del loro ciclo vitale;
  • - piante che arrechino danni e/o pericolo per l'incolumita di edifici e manufatti esistenti;
  • - progetti generali di risistemazione dell'area e del verde in cui si preveda l'impianto di nuove essenze;
  • - realizzazione di nuovi interventi edilizi in cui non sia possibile ne opportuno il loro mantenimento;

2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

3. Sono vietate le potature a"tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. Vale su tutto il territorio del Comune di Colle Val d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26