Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 26 Finalità

1. Le norme contenute negli articoli successivi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, la gestione del patrimonio botanico-vegetazionale esistente e di futuro impianto.

2. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano, ferme restando le eventuali prescrizioni specifiche riferite alle singole UTOE riportate al successivo Titolo VI.

2 bis. Tutti gli interventi di trasformazione interessati, dovranno inoltre rispettare le misure di mitigazione specificatamente previste nella Valutazione Integrata della Variante di assestamento al P.S. ed al R.U. del 2009.

3. L'Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

4. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si rimanda specificamente a quanto contenuto nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le aree ricadenti entro tutela degli artt.L8 ed L9 del PTCP così come riportate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, potranno essere previste solo sistemazioni a terra, mentre non potranno essere realizzate nuove edificazioni di qualsiasi natura ad esclusione di interventi di sistemazione ambientale che potranno comportare la sola realizzazione di piccoli annessi temporanei in conformità con quanto stabilito dal successivo art.122

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26