Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente comma 2 dell'art. 1 hanno valore prescrittivo ed identica importanza.

2. Nelle tavole del Piano "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono riportati segni grafici ai quali è attribuito valore prescrittivo e vincolante con le seguenti limitazioni:

  • - i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
  • - i confini relativi alle differenti modalità di trattamento del suolo sono vincolanti per quanto riguarda le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali.

3. I disegni ed i testi illustrativi delle schede norma costituiscono criteri irrinunciabili per la redazione dei singoli progetti edilizi che realizzano le previsioni del Piano. Essi contengono prescrizioni relative a:

  • - la superficie netta massima (Sn);
  • - il numero dei piani;
  • - gli standard minimi;
  • - gli strumenti di attuazione.

4. I disegni ed i testi illustrativi delle schede normative degli edifici rurali e delle case sparse debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  • - i disegni non sono necessariamente in scala e pertanto non risultano metricamente prescrittivi;
  • - è richiesto il mantenimento delle proporzioni geometriche dei nuovi edifici, quando indicati, ammettendosi pero contenuti spostamenti dell'area di sedime;
  • - i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali;
  • - le sezioni indicano il principio insediativo da seguire nella progettazione;
  • - la localizzazione dei parcheggi è vincolante.

5. Nelle schede di cui ai precedenti punti 3 e 4, sono inoltre riportati testi nei quali è attribuito valore prescrittivo a:

  • - le superfici riferite agli interventi di nuova edificazione, ampliamento e aree a standard, fermo restando che i valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi ed attrezzature di interesse collettivo rappresentano dei minimi;
  • - le destinazioni d'uso, quando esplicitamente indicate, con la precisazione che i valori ad esse riferiti nelle schede norma di cui al punto 3 potranno subire modificazioni dell'ordine del 5% in aumento o in diminuzione in caso di nuova edificazione è del 10% in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  • - il numero dei piani;
  • - i tipi edilizi quando indicati;
  • - gli interventi sugli edifici esistenti;
  • - gli strumenti di attuazione.

6. Nella tavola 'Tutele individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena' sono riportate le aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici censiti dal PTC, con la nuova perimetrazione ridefinita in conseguenza degli approfondimenti del quadro conoscitivo effettuati in sede di redazione del Regolamento Urbanistico; gli interventi che tale strumento prevede, disciplinati dalle presenti norme, risultano verificati e dunque coerenti e conformi ai criteri ed agli obiettivi del PTC; le eventuali varianti al presente Regolamento Urbanistico, anche se parziali, dovranno verificare e dimostrare il rispetto delle tutele delle aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici, così come perimetrate nella tavola di cui sopra, in relazione ai contenuti degli artt. L5, L8 e L9 delle Norme del PTC.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26