Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 102 Orti urbani Vo

1. Per orti urbani si intendono le superfici agricole in proprietà, affitto o comodato, destinate all'ortofloricoltura e non condotti nell'ambito di aziende agricole.

2. Gli orti urbani possono essere realizzati nelle aree contrassegnate dalla sigla Vo nelle tavole "usi e modalità d'intervento" oppure nelle aree del sottosistema B1, in luoghi non rilevanti sotto l'aspetto ambientale, panoramico e scarsamente visibili dalle strade principali ed eventualmente schermati da formazioni vegetali esistenti o appositamente realizzate.

3. Per la realizzazione di orti urbani non è consentito l'abbattimento di alberi o la distruzione di formazioni vegetali lineari (siepi, formazioni di ripa).

3-bis. La realizzazione di orti urbani all'interno delle aree contraddistinte dalla destinazione Vo è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione dell'area con evidenziate le sistemazioni a verde, le infrastrutture e la localizzazione nonché la tipologia degli annessi precari necessari alla conduzione del lotto, che dovranno rispettare le indicazioni fornite dal comma 6 del presente articolo.
La realizzazione del progetto è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo di durata non inferiore a 10 anni.

4. Le proposte per la realizzazione di orti urbani dovranno essere presentate nell'ambito del subsistema B1 attraverso un progetto di sistemazione complessiva dell'area con l'indicazione degli appezzamenti ortivi, delle infrastrutture necessarie, delle opportune sistemazioni a verde, della localizzazione e tipologia di eventuali strutture precarie quali capanni ad uso ricovero degli attrezzi necessari alla conduzione e coltivazione del terreno, da realizzarsi secondo le indicazioni riportate al successivo comma 6.; il progetto con lo schema di convenzione o atto d'obbligo di durata non inferiore a 20 anni con cui si definiscono gli obblighi e gli impegni dei proprietari dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

5. Le proposte presentate dai privati all'esterno delle aree Vo dovranno avere una superficie di terreno compresa tra 0,5 e 2,0 ha. facilmente dotabili di acqua per uso irriguo.

6. Per i fabbricati destinati al ricovero degli attrezzi realizzati nell'ambito degli orti urbani si dovranno prevedere tipologie che facciano uso del legno, con altezza massima al colmo di m. 2.40 ed una superficie coperta di 12 mq. per ogni 1000 mq. di orto fino ad un massimo complessivo non superiore a 30 mq.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26