Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26