Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 10 Altezza interpiano

1. L'altezza dell'interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; l'altezza dell'interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima dell'edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza dell'interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml.. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 8,00; ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l'altezza massima di 3,50 ml. Per una più chiara interpretazione ed applicazione della norma, anche in presenza di casi particolari, si rimanda a quanto indicato nell'allegato 1.2

3. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26