Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 120 Prescrizioni generali e localizzazione

1. Le nuove costruzioni rurali, residenze ed annessi, realizzate in applicazione della L.R. 14 aprile 1995 n.64 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno porsi prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno porsi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi.

3. In caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo (ad esempio con presenza di masse e cortine boscate come schermatura) od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo).

4. Le nuove costruzioni rurali nelle aree collinari dovranno essere localizzate al di sotto della linea di crinale.

5. Non saranno consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra. Laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene consigliata l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.

6. Negli atti d'obbligo di durata ventennale previsti dalla legge Regionale 64/95 deve essere inserito l'impegno da parte del richiedente di rimuovere, trascorso un numero di 3 anni, qualora non siano più utilizzati a scopo agricolo, i seguenti manufatti: - tettoie realizzate in qualunque materiale destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli;

  • - ricovero di paglia e fieno;
  • - silos verticali e a trincea;
  • - serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica;
  • - prefabbricati a qualunque uso siano destinati.

7. La realizzazione di serre fisse deve essere accompagnata da opere di mitigazione dell'impatto visivo anche con schermature parziali, realizzate con vegetazione arborea e arbustiva sempreverde autoctona che non pregiudichi il soleggiamento interno; le serre con copertura stagionale si considerano "manufatti precari" e sono sottoposte alla procedura prevista dalla legislazione regionale (L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni).

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26