Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 117 Indicazioni e parametri

1. Gli interventi di nuova edificazione, sono quelli finalizzati a creare una o più nuove opere autonome o dipendenti da altre preesistenti, secondo parametri riportati nelle presenti norme tecniche; per gli interventi relativi alla realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico, realizzate da soggetti istituzionalmente competenti, tali parametri sono demandati al progetto definitivo dell'opera da realizzare.

2. Nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento", per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli allineamenti ed al limite di edificabilità così come rispettivamente definiti ai precedenti artt. 9 e 12.

Salvo diversa indicazione, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima dai confini e dai limiti di zona di ml. 5,00.

Negli interventi di nuova edificazione previsti dal Regolamento Urbanistico la Superficie accessoria del nuovo edificio, così come definita all'art. 15 non potrà essere superiore al 25% della Superficie netta consentita.

5. Per gli edifici a destinazione esclusiva non residenziale, il limite di cui al precedente punto 4 è esteso fino al 30% della Superficie netta consentita.

6. La superficie utile di ogni unità immobiliare ad uso residenziale non potrà essere inferiore a 55 mq. Sono ammesse unità immobiliari di superficie utile non inferiore a 42 mq per una percentuale del 20 % sul totale delle unità immobiliari realizzate arrotondata per eccesso o difetto all'unità.

Tali disposizioni non sono applicabili ai progetti già approvati in Commisione Edilizia prima dell'adozione della variante al Regolamento Urbanistico.

7. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 ed in particolare:

  • - nella realizzazione di nuovi edifici si dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria così come previsto negli indirizzi e parametri di gestione delle UTOE A.1 (Aree residenziali) del P.S.
  • - nella realizzazione di nuovi edifici produttivi dovranno essere verificate e rispettate le norme di cui al precedente art. 46 (Bacini di accumulo) delle presenti norme.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26