Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 7 Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Per zone ad esclusiva funzione agricola s'intendono quelle aree dove l'attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.

2. Tali aree sono in particolare caratterizzate dalla presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; emergenze del paesaggio agrario; rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; investimenti pubblici in materia di irrigazione.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26