Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 90 Aree pavimentate

1. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.

2. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - pietra artificiale;
  • - cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • - materiali ceramici quali gres e klinker;
  • - laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - asfalto;
  • - gomma e materiali sintetici
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26