Norme Tecniche di Attuazione

Art. 64 Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio rurale comprese nel sistema ambientale:

  • a) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie, quando ammessi e fatte salve le disposizioni contenute nelle presenti norme, con le modalità e le limitazioni individuate per i diversi Sottosistemi e Ambiti, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014, nel rispetto delle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Arezzo relative alle "Aree di tutela paesistica", degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal PIT, del Regolamento delle Riserve Naturali Regionali;
  • b) gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie sono comunque esclusi negli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e la costruzione di nuovi edifici rurali, in conformità con gli indirizzi e le disposizioni della LR, sono stati individuati e definiti nei corrispondenti Sottosistemi e Ambiti, di cui al Titolo VI, "Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale: nei successivi articoli se ne riporta il contenuto, integrato da alcune specifiche prescrizioni.

3. Il Piano Operativo definisce la classificazione di singoli edifici, nuclei, complessi edilizi e loro pertinenze sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, del valore storico testimoniale, delle caratteristiche morfo-tipologiche, dello stato di conservazione e del rapporto con il contesto.

Negli interventi di recupero dovrà essere presentato un approfondito rilievo dell'edificio che metta in evidenza gli elementi architettonici della struttura edilizia, le forme di degrado fisico e tipologico esistenti, le eventuali superfetazioni (anche se consolidate con il condono edilizio).

Per indirizzare gli interventi secondo i seguenti obiettivi e criteri:

  • - conservazione dell'impianto tipologico;
  • - uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali (anche per la sostituzione e il ripristino di parti danneggiate);
  • - mantenimento dei prospetti originali;
  • - divieto di demolizione di elementi architettonici rilevanti (archi, piattabande, mandolati, ecc.);
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e spazi aperti compresi nelle aree del Sistema ambientale.

Gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola, sulla base delle diverse classi di valore attribuite, e con riferimento alle categorie di intervento definite all'art. 30 delle presenti norme, vengono suddivisi in:

  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (co, cs, mc);
  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (mr) che segnala uno stato di conservazione assimilabile a quello di "rudere";
  • - edifici considerati non di valore storico, privi di sigla o colore, per i quali è prevista la categoria d'intervento adeguamento (ad).
  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un “colore” (legenda) che ricadono all’interno del perimetro dalle schede Leopoldine, per i quali valgono le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle stesse.

Gli edifici esistenti del Sottosistema V6 e quelli compresi all’interno di alcune aree del Sottosistema V3, degli Ambiti V2.7, V5.6, qualora ricadano all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

I "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S) e le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td) vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

Gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica vengono perimetrati e siglati (cv), quando non inclusi entro l'area perimetrata di una scheda Leopoldine o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli", come previsto all'art.25, comma 4, delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36