Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 5 PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL R.U.

1. Il R.U. per gli interventi ordinari e di scala minore si attua in genere con intervento diretto tramite Permesso a Costruire ovvero S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori), salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati del Piano. L'Autorità comunale competente ha comunque facoltà di richiedere il Piano attuativo preventivo nel caso che sia necessario coordinare più iniziative ovvero procedere ad interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale.

2. L'obbligo del Piano attuativo preventivo, dove espressamente previsto negli elaborati di Piano, non ricorre per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia conservativa senza aumento di volume e senza cambio di destinazione per l'inserimento di nuove funzioni.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39