Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico
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Art. 36 NORME GENERALI PER LE UNITA' INSEDIATIVE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: U.I.P
(corrispondenti alla zona omogenea "D" di cui al D.M. 1444/68)
1. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
- - impianti artigianali
- - impianti industriali
- - servizi alla produzione
- - spazi espositivi
- - depositi e magazzini
- - servizi di ristoro
- - attività commerciali in misura non superiore al 40% in termini di superficie utile lorda complessiva della intera capacità insediativa.
2. In ogni caso la quota destinata ad attività artigianale ed industriale non potrà scendere al di sotto del 60% in termini di superficie utile lorda complessiva prevista in base all'intera capacità insediativa di zona.
3. Quando non espressamente diversamente indicato nelle Schede-norma di dettaglio dei singoli interventi, non sono ammesse abitazioni.
4. Fatte salve le eventuali maggiori dotazioni previste nelle singole Schede delle U.I. è fatto obbligo del rispetto delle seguenti quantità minime di spazi pubblici:
- a) spazi di sosta e parcheggio pubblico:
- - nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai precedenti articoli;
- b) spazi di verde pubblico:
- - per destinazione produttiva:mq. 2,00 per ogni 100,00 mq. di superficie territoriale
- - per altre destinazioni:mq. 20,00 per ogni 100,00 mq. di superficie utile lorda.