Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 36 NORME GENERALI PER LE UNITA' INSEDIATIVE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: U.I.P

(corrispondenti alla zona omogenea "D" di cui al D.M. 1444/68)

1. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - impianti artigianali
  • - impianti industriali
  • - servizi alla produzione
  • - spazi espositivi
  • - depositi e magazzini
  • - servizi di ristoro
  • - attività commerciali in misura non superiore al 40% in termini di superficie utile lorda complessiva della intera capacità insediativa.

2. In ogni caso la quota destinata ad attività artigianale ed industriale non potrà scendere al di sotto del 60% in termini di superficie utile lorda complessiva prevista in base all'intera capacità insediativa di zona.

3. Quando non espressamente diversamente indicato nelle Schede-norma di dettaglio dei singoli interventi, non sono ammesse abitazioni.

4. Fatte salve le eventuali maggiori dotazioni previste nelle singole Schede delle U.I. è fatto obbligo del rispetto delle seguenti quantità minime di spazi pubblici:

  • a) spazi di sosta e parcheggio pubblico:
    • - nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai precedenti articoli;
  • b) spazi di verde pubblico:
    • - per destinazione produttiva:mq. 2,00 per ogni 100,00 mq. di superficie territoriale
    • - per altre destinazioni:mq. 20,00 per ogni 100,00 mq. di superficie utile lorda.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39