Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico
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Art. 9 NORME DI SALVAGUARDIA
1. All'interno degli ambiti la cui definizione previsionale normativa è differita ad atti successivi tramite Piano attuativo valgono le seguenti norme di salvaguardia:
- - non sono ammesse nuove infrastrutture e servizi che non siano frutto di atti di programmazione sovracomunale e comunale già approvati ovvero motivati da ragioni di sicurezza e protezione ambientale.
- - non sono ammessi interventi di trasformazione tramite nuova edificazione.
- - non sono ammessi interventi per il cambio delle destinazioni d'uso.
2. Sono altresì ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia conservativa.
3. All'Interno delle U.T.O.E.P. valgono le norme dei singoli Livelli di Tutela così come indicati in cartografia per la regolamentazione delle trasformazioni dei vari assetti con l'obbligo di verifica da parte delle Commissioni Assetto del Territorio ed Edilizia della compatibilità e coerenza degli interventi con gli specifici indirizzi contenuti nelle Schede programmatiche delle singole U.T.O.E.P. Di tale coerenza si dovrà dare espressamente conto nella stesura dei pareri di dette Commissioni.