Norme Tecniche di Attuazione

Art. 79 Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole di medio-grandi dimensioni), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.6 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: al mantenimento dell'attività agricola ed alla creazione di centri turistico-ricettivi. Il programma aziendale può prevedere le destinazioni d'uso turistico-ricettiva, servizi e attrezzature di uso pubblico negli edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso programma o nei successivi programmi aziendali. Gli interventi sono di norma subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

Le aree che appartengono all'ambito sono perimetrate e contrassegnate dalla sigla V2.6 sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" e "Attività turistico-ricettive" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36