Norme Tecniche di Attuazione

Art. 98 Regole per gli usi

1. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema viene stabilito come segue:

  • - R1 "Insediamenti storici": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 55% del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • - R2 "Tessuti edilizi e addizioni": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 75 % del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento.

  • - R3 "Interventi unitari": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 80 % del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • - R4 "Nuclei rurali": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", Pubblici esercizi e Attrezzature ricettive extra alberghiere comprese le attività agrituristiche, in misura ≥ al 60% della superficie edificabile (SE). Seppure escluse le "Attività agricole e funzioni connesse", data la collocazione di questi nuclei in aree e ambienti di origine rurale (per quanto oggi prevalentemente residenziali), sono ammessi piccoli depositi per prodotti agricoli e ricoveri per animali assimilabili a quelli di cui all'art. 93, comma 4 e 5 delle presenti norme.

Sono altres&igrave esclusi: stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, medie strutture di vendita, complessi direzionali, attrezzature ricettive (con l'esclusione di quelle extra alberghiere).

2. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie permeabile ≥ al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

4. E' consentito mantenere percentuali differenti degli usi previsti e ammessi nel sottosistema, qualora risultino già presenti alla data di adozione del presente PO. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun sottosistema dovrà essere comunque garantito in caso di interventi di Ampliamento (Am) e Sostituzione edilizia (Se).

5. L'unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi è costituita dall'area investita dall'intervento proposto.

6. Le attività commerciali, i servizi e le attrezzature d'uso pubblico dovranno essere ubicati preferibilmente al piano terra degli edifici.

7. Uffici e studi professionali, dovranno essere localizzati preferibilmente ai piani superiori degli edifici.

8. Le strade comprese all'interno del Sistema della residenza, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

Le strade di distribuzione all'interno del sistema della residenza, ad eccezione di quelle dei sottosistemi R1 e R4, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo). Gli incroci, in genere a raso, potranno essere anche rialzati o regolamentati da minirotonde.

Le strade con la sigla R1 ("Insediamenti storici") e R4 ("Nuclei rurali") hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.115 delle presenti norme.

9. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 66, comma 2 e 4

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell'art.20 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36